Con la risoluzione n. 55 del 4 giugno 2019 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta spettante ai datori di lavoro per i giorni di assenza di dipendenti impegnati come volontari di protezione civile per l'emergenza dei sismi 2016 (l'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ) . In proposito, un successivo decreto ha poi previsto che il credito d’imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24.
Si ricorda che la comunicazione dei crediti relativi al mese precedente riconosciuti dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni viene inviata all'Agenzia delle Entrate entro il giorno 5 di ciascun mese. A partire dal giorno 10 dello stesso mese il soggetto beneficiario puo utilizzare il credito presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. L'agenzia ricorda che il credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo spettante, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
Il codice tributo da utilizzare è il seguente::
“6898” denominato “Credito d’imposta spettante ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile - art. 38 decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il datore di lavoro debba procedere alla restituzione del credito d’imposta, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento”, è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Si ricorda che la Disciplina relativa aII'impiego delle organizzazioni di volontariato nell’attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorica-pratica DPR 194 2001 prevede che ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di emergenza vengono garantiti, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell’anno;
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato:
b) il mantenimento del trattamento economico a previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste daIl'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 ,e successividecreti ministeriali di attuazione.
Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario sotto forma di credito di imposta.