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FORFETTARIO E PENSIONI : CON QUOTA 100 INAPPLICABILE

2 minuti, Redazione , 07/06/2019

Forfettario e pensioni : con Quota 100 inapplicabile

Il regime forfettario recentemente ampliato puo essere utilizzabile da chi percepisce una pensione di vecchiaia ma non con regimi opzionali come Quota 100

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 Il regime forfettario recentemente ampliato dal punto di vista del tetto di reddito dalla legge di stabilità 2019,   puo essere  utilizzabile anche dai   pensionati  con una attività di lavoro autonomo,   ma solo   nel caso il pensionamento  sia stato  "obbligatorio nei termini di legge "  come dice la circolare 9/E del  10 aprile 2019. Cosa significa in pratica?

Il termine obbligatorio  non viene  utilizzato di norma nel settore privato . Appare invece obbligatorio  il  "collocamento a riposo d’ufficio per limiti ordinamentali" dei dipendenti pubblici  (decreto legge 112/2008, modificato  dal decreto Madia, a 65 anni e  in presenza del requisito contributivo della pensione anticipata  prevede.  Per i lavoratori del pubblico impiego in pensione quindi non  ci sono cause ostative all'utilizzo del regime forfettario per attività autonome , nel rispetto degli altri requisiti.

Da una risposta a interpello  dell’Agenzia n. 161/2019   si ha la conferma che un lavoratore  privato con la pensione di vecchiaia,  maturata alla fine del   2017  e fuirta dal gennaio 2018 puo utilizzare il  regime forfettario  per attività di lavoro autonomo con l'ex datore di lavoro , sempre che rispetti ovviamente i requisiti economici previsti . Da tale risposta  si puo desumere che l'agenzia considera obbligatoria la pensione di vecchiaia  dei dipendenti privati (ricordiamo che   i requisiti previsti oggi per l'accesso sono 67 anni di età, soggetti ad adeguamento alla speranza di vita,  e almeno 20 anni di contributi)  

Invece il regime forfettario  non è applicabile per chi va in pensione in quota 100 per una doppia motivazione :  tale forma di pensionamento è opzionale quindi non  ha  certamente il carattere di obbligatorietà citata dalla circolare dell'Agenzia ("In  particolare,  con  specifico  riferimento  ai  pensionati  che  percepiscono redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del TUIR, gli stessi   non   incorreranno   nella   causa   ostativa   in   esame   ogniqualvolta   il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge"). 

Inoltre il decreto 4 2019 su Quota 100 prevede espressamente l'incumulabilità con altri redditi (se non con quelli da lavoro occasionale fino a 5mila euro annui) per tutto il periodo che va dall'uscita anticipata dal lavoro e il raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia.  

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