Il regime forfettario recentemente ampliato dal punto di vista del tetto di reddito dalla legge di stabilità 2019, puo essere utilizzabile anche dai pensionati con una attività di lavoro autonomo, ma solo nel caso il pensionamento sia stato "obbligatorio nei termini di legge " come dice la circolare 9/E del 10 aprile 2019. Cosa significa in pratica?
Il termine obbligatorio non viene utilizzato di norma nel settore privato . Appare invece obbligatorio il "collocamento a riposo d’ufficio per limiti ordinamentali" dei dipendenti pubblici (decreto legge 112/2008, modificato dal decreto Madia, a 65 anni e in presenza del requisito contributivo della pensione anticipata prevede. Per i lavoratori del pubblico impiego in pensione quindi non ci sono cause ostative all'utilizzo del regime forfettario per attività autonome , nel rispetto degli altri requisiti.
Da una risposta a interpello dell’Agenzia n. 161/2019 si ha la conferma che un lavoratore privato con la pensione di vecchiaia, maturata alla fine del 2017 e fuirta dal gennaio 2018 puo utilizzare il regime forfettario per attività di lavoro autonomo con l'ex datore di lavoro , sempre che rispetti ovviamente i requisiti economici previsti . Da tale risposta si puo desumere che l'agenzia considera obbligatoria la pensione di vecchiaia dei dipendenti privati (ricordiamo che i requisiti previsti oggi per l'accesso sono 67 anni di età, soggetti ad adeguamento alla speranza di vita, e almeno 20 anni di contributi)
Invece il regime forfettario non è applicabile per chi va in pensione in quota 100 per una doppia motivazione : tale forma di pensionamento è opzionale quindi non ha certamente il carattere di obbligatorietà citata dalla circolare dell'Agenzia ("In particolare, con specifico riferimento ai pensionati che percepiscono redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del TUIR, gli stessi non incorreranno nella causa ostativa in esame ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge").
Inoltre il decreto 4 2019 su Quota 100 prevede espressamente l'incumulabilità con altri redditi (se non con quelli da lavoro occasionale fino a 5mila euro annui) per tutto il periodo che va dall'uscita anticipata dal lavoro e il raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia.