Nella dichiarazione dei redditi è possibile usufruire ancora del residuo del credito d'imposta per l'incremento occupazionale previsto nel 2008.
In particolare, nel rigo G7 del modello 730/2020 (anno di imposta 2019) o nel corrispondente rigo CR9 del modello dei Redditi 2020, deve essere indicato l’importo residuo relativo al credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione istituito dall’art. 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244 del 2007. Il credito veniva riconosciuto ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008 avevano incrementato nelle aree svantaggiate il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le aree svantaggiate interessate sono le regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
Attenzione va prestata al fatto che non essendo stata prorogata tale misura agevolativa, non è più possibile avere un credito d’imposta ma solo residui di crediti che non hanno trovato capienza nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
In particolare nel rigo G7 del modello 730/2020 (anno di imposta 2019) o nel rigo CR9 del modello dei Redditi 2020 bisogna indicare:
- nella colonna 1, il credito d’imposta residuo che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo 132 del modello 730-3/2019, ovvero quello indicato nel rigo RN 47, col. 12, del quadro RN del modello REDDITI PF 2019;
- nella colonna 2, il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.