Nella dichiarazione dei redditi 2020 è possibile fruire del credito d'imposta APE, e chiarimenti sul tema sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 13/E del 31 maggio 2019.
In generale la Legge di bilancio 2017 ha istituito, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE Volontaria) cioè un prestito corrisposto in quote mensili dall’istituto finanziatore scelto dal richiedente iscritto a determinate forme previdenziali, con almeno sessantatré anni di età e venti anni di contribuzione, che matura il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi dalla domanda, a condizione che l’importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta per il tramite dell’INPS, sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria. La restituzione del prestito, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, avviene con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni, a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
La norma stabilisce che le somme erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e che, a fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.
Tale credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L’INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’erario nella sua qualità di sostituto di imposta.
Con particolare riferimento ai soggetti c.d. “incapienti”, il credito di imposta sotto forma di rimborso, può essere riconosciuto dall’INPS, in favore di detti soggetti, per l’intero importo rapportato a mese a partire dal pagamento del primo rateo di pensione.
Nei punti 379 e 380 della CU 2020 sono riportati, rispettivamente, l’ammontare del credito usufruito che ha trovato capienza nell’ammontare dell’imposta lorda al netto delle detrazioni e del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero eventualmente riconosciuto e l’ammontare del credito rimborsato dal sostituto in quanto eccedente l’imposta lorda. Nel rigo CR31 della dichiarazione dei redditi e nel rigo G15 deve essere riportato l’importo indicato nel punto 379 della CU.