E' lecito il recesso del socio se modifiche allo statuto prevedono la riduzione della distribuzione dei dividendi in quanto lesivo del diritto partecipativo. E' questa in breve la massima contenuta nella sentenza 13845 della Suprema Corte di Cassazione.
Tre soci chiedevano al tribunale di Lecce di accertare la validità e l’efficacia del recesso da una società incorporata e la determinazione del valore di liquidazione delle loro azioni. La sentenza aveva esito positivo, così l’incorporante impugnava ma la corte di appello dava nuovamente ragione ai soci.
L’incorporante ricorreva allora per Cassazione denunciando tra l’altro la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2437, lett. G), cod. civ. Infatti, interpretando la disposizione in senso restrittivo, il recesso è giusto in caso di lesione di effettivi diritti partecipativi dei soci esistenti, e non per mere aspettative.
Spiegando il proprio giudizio, la Cassazione ha chiarito che il ricorso va respinto in quanto l’incidenza della modificazione statutaria modifica i diritti di partecipazione dei soci. In particolare, l’articolo 24377 del codice civile prevede tre gruppi di cause di recesso:
- cause legali inderogabili,
- cause derogabili,
- cause statutarie.
Questo caso rientra nelle modificazioni dello statuto concernente i diritti di voto o di partecipazione, rientra tra le cause legali inderogabili di recesso. La Cassazione chiarisce che “non è dubitabile che l’espressione diritti di partecipazione, si riferisca in ogni caso ai diritti patrimoniali” e nelle società di capitali, questi implicano il diritto di partecipazione. Infatti, il fine stesso della partecipazione è quello di giungere alla soddisfazione, mediante la distribuzione dell’utile, di un interesse patrimoniale. Sicchè appare consequenziale che una modifica statutaria, relativa alla distribuzione dell’utile, rientri in pieno tra le cause inderogabili di recesso.
La sentenza termina così con questa massima: In tema di recesso della società di capitali, l’espressione diritti di partecipazione, per quanto nell’ambito di una interpretazione restrittiva della norma tesa a non incrementare le cause legittimanti l’exit, comprende in ogni caos i diritti patrimoniali implicati dal diritto di partecipazione, e tra questi quello afferente la percentuale dell’utile distribuibile in base allo statuto. Ne consegue che la modifica di una clausola statutaria direttamente attinente alla distribuzione dell’utile, che influenzi in negativo i diritti patrimoniali dei soci, prevedendo l’abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione dell’utile di esercizio, in considerazione dell’aumento della percentuale da destinare a riserva, giustifica il diritto di recesso dei soci di minoranza.