Sul sito del Ministero del lavoro è stato pubblicato il Decreto Interministeriale n.1 del 22/01/2020 concernente il fermo pesca, in particolare le modalità di erogazione delle indennità per gli arresti delle attività di pesca durante l' anno 2019.
Le indennità sono erogate per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 , che operano con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico adivergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti .
Si ricorda che l'indennità è concedibile esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca e pertanto sono rimaste all'ormeggio non effettuando uscite in mare, solo se se la sospensione dell'attività lavorativa è conseguente a all'adozione di provvedimenti delle amministrazioni competenti sul territorio, motivati da :
• limitazioni all'uscita ed entrata dal porto per insabbiamento,
• periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente su proposta dei consorzi di gestione della pesca che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell'areale delimitato.
b) all'indisponibilità per malattia del comandante della nave
c) ad arresto o interdizione temporanei dell'attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell'Unione europea,
d) ad allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell'Aeronautica Militare.
Inoltre si ricorda che l'indennità giornaliera onnicomprensiva, è assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente.
I periodi di arresto temporaneo obbligatorio 2019 per l’esercizio dell’attività di pesca erano stati stabiliti come segue:
1. Per le navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Ancona: 30 giorni consecutivi dal 29 luglio al 27 agosto 2019 .
2. Per le navi da pescaiscritte nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Termoli : dal 15 agosto al 13 settembre 2019 .
3. Per le navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari : dal 29 luglio al 27 agosto .
4. Per le navi da pesca nei compartimenti marittimi da Brindisi a Roma : dal 09 settembre al 08 ottobre
5. Per le navi da pesca da Civitavecchia a Imperia : dal 16 settembre al 15 ottobre 2019 .
6. Per le navi nei compartimenti marittimi della regione Sardegna e della regione Sicilia, la decorrenza è stata disposta con provvedimento regionale.
Il nuovo decreto 22.1.2020 specifica che :
L'importo per i periodi di fermo pesca sia obbligatorio che non obbligatorio è fissato in 30 euro giornalieri . L'arresto non obbligatorio puo arrivare a un massimo di 40 giornate nell'anno.
Le imprese interessate devono inviare una richiesta per ogni unità di pesca entro il 29 febbraio 2020 esclusivamente attraverso la modalità telematica CIGSONLINE nell'area riservata aziende del sito clic.lavoro.gov.it, completa di copia dell'autorizzazione del fermo da parte della Autorità marittima competente.