L’Inpgi, istituto previdenziale dei giornalisti italiani ha pubblicato ieri la circolare n. 4 del 28 maggio 2019, in cui illustra come utilizzare l’esonero dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per nuove assunzioni di giovani giornalisti effettuate a partire dal 2018.
Ricordiamo che la misura è stata introdotta dalla legge di stabilità 2018 (205 2017) in forma stabile e prevede lo sgravio del 50% dei contributi previdenziali per tre anni,(fino a un massimo di 3000 euro annui) in caso di assunzione con contratto a tutele crescenti di lavoratori fino a 30 anni (35 nel 2018) che non abbiano avuto nessun precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'importo riferito al periodo di paga mensile è pari a 250 euro (euro 3.000/12). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata ai giorni effettivi. Si ricorda che non sono compresi nell'esonero:
- i premi per l’assicurazione contro gli infortuni;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza integrativa e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/91;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo per gli ammortizzatori sociali, limitatamente alla quota base dello 0,50% a carico del datore di lavoro di cui alla circolare INPGI n. 9 del 2/09/2009. Rientra, invece, nell’esonero l’ulteriore quota dell’1% di cui alla circolare INPGI n. 5 del 17/10/2014;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo integrativo contrattuale “ex fissa” e la relativa addizionale.
Va ricordato anche che lo sgravio puo arrivare al 100% in caso di asunzione di osggetti che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro periodoi di tirocinio con il proramma Garanzia Giovani oppure di alternanza scuola lavoro riconosciuta dal MIUR.
Il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI ha deliberato di riconoscere le predette agevolazioni contributive anche nei casi di assunzione di giornalisti assicurati presso questo Istituto. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia ha approvato la predetta delibera n. 45 del 25/10/2018. La relativa convenzione non è ancora stata stipulata ma gli sgravi saranno ugualmente riconosciuti e fuirbili al momento della convenzione con procedura DASM che sarà illlustrata successivamente.
Per accedere all'agevolazione i datori di lavoro devono presentare l’istanza di accesso all'INPGI con il modello SGRV.1, (allegato in fondo all'articolo e disponibile anche sul sito istituzionale dell'INPGI).
LA TEMPISTICA PER LA RICHIESTA DI SGRAVIO
- per le assunzioni già effettuate dal 1° gennaio 2018 ad oggi, il beneficio può essere richiesto entro e non oltre il 27 giugno 2019 (30 giorni dalla data della delibera) . A tal fine, per le richieste inoltrate a mezzo posta farà fede la data del timbro postale ovvero la data di inoltro della Pec.
- Per le assunzioni che avverranno dalla data della circolare (28.5.2019) in avanti la richiestsa deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento dell'assunzione o della trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.