Come noto, ad oggi, per le società a responsabilità limitata e le società cooperative la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità
L’obbligo nomina revisore scatta quando si supera un solo dei parametri indicati e la verifica del superamento deve essere effettuata, in prims, sui dati del bilancio 2017 e 2018 in quanto la norma prevede che, secondo le nuove disposizioni dell’art. 2477 C.C., si dovrà avere riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine di nove mesi previsto dal nuovo Codice.
L’adeguamento della composizione degli organi sociali in base ai limiti sopra riportati è comunque obbligatorio entro il termine di nove mesi dalla entrata in vigore dell’art. 379 del Codice della Crisi, ossia entro il 16 dicembre 2019. Sul punto si segnala che con nota dell’8 aprile 2019 il conservatore del Registro delle Imprese di Bologna ha auspicato “che tale adeguamento sia adottato già nel corso dell’assemblea di approvazione del bilancio per l’esercizio 2018 (di regola, nel periodo aprile – giugno 2019) anche per consentire al nuovo organo di esplicare con maggiore efficacia la propria funzione già nel corso dell’esercizio 2019”.
Tali limiti per la nomina del collegio sindacale o dei revisori potrebbero però essere a breve ritoccati al rialzo.
Infatti due emendamenti presentati sul DL 34/2019 (c.d. Decreto crescita) prevedono la modifica dell’art. 2477 cosi come novellato dal nuovo Codice della Crisi di impresa. L’intenzione di intervenire sull’estensione dell’obbligo nomina revisore era stata anticipata qualche giorno fa dal viceministro dell’Economia, Garavaglia. A parere del viceministro un’impresa di piccole dimensioni sarebbe messa a rischio di chiusura per effetto della segnalazione di organi di controllo inutilmente solerti e dell’effetto sui grandi creditori, banche in primo luogo.
Allo stato attuale sul tavolo ci sono due proposte emendative che hanno attirato l’attenzione di associazioni di categoria e professionisti.
- La prima proposta consiste nell’emendamento a prima firma Silvana Comaroli che prevede un innalzamento considerevole dei parametri previsti nell’articolo 2.477 del Codice Civile, riducendo in maniera assai drastica il numero delle società che sarà chiamata all’adozione dell’organo di controllo. In particolare tale proposta prevede l’innalzamento a 6 milioni di euro di totale dell’attivo dello stato patrimoniale (dagli attuali 2), l’innalzamento a 12 milioni di euro di ricavi (dagli attuali 2) e numero dei dipendenti pari a 50 (dagli attuali 10)
- La seconda è l’emendamento a prima firma Alberto Gusmeroli che prevede un innalzamento dei parametri previsti dall’art. 2477 del Codice Civile ma in modalità minore rispetto alla precedente proposta, in quanto è previsto un innalzamento a 4 milioni di euro di totale dell’attivo dello stato patrimoniale (dagli attuali 2), a 4 milioni di euro di ricavi (dagli attuali 2) e un numero dei dipendenti pari a 20 (dagli attuali 10).
Parametri art. 2477 c.c. |
Limiti attuali (in vigore dal 16.5.2019 |
Proposta Comaroli |
Proposta Gusmeroli |
Dipendenti |
10 |
50 |
20 |
Attivo |
2.000.000 |
6.000.000 |
4.000.000 |
Ricavi |
2.000.000 |
12.000.000 |
4.000.000 |
Sul punto il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), Massimo Miani, ha già evidenziato a più riprese come che un innalzamento eccessivo dei limiti rischi di svuotare la «previsione più innovativa della riforma, quale l’introduzione delle misure di allerta» e quindi determinare lo «snaturamento di una riforma peraltro di recentissima approvazione» in quanto «l’introduzione delle misure d’allerta, assegnano giustamente ai controlli la funzione determinante di prevenzione dei rischi, per una emersione tempestiva della crisi»