L'inps ha pubblicato nella circolare 78-2019 chiarimenti sulla costituzione di rendita vitalizia per i contributi non versati e caduti in prescrizione (articolo 13 della legge n. 1338 del 1962) in cui riepiloga la disciplina e chiarisce le regole per la gestione dell'istruttoria da parte degli uffici territoriali .
Inoltre vengono fornite precisazioni sulle retribuzioni da prendere a base del calcolo dell’onere di rendita vitalizia per i periodi collocati nel “sistema contributivo”.
Questo l'indice del lungo documento :
- 1. Premessa
- 1.1 Presupposti della costituzione di rendita vitalizia
- 2. La prova dell’esistenza del rapporto di lavoro
- 2.1. Prova documentale, data certa, esistenza certa, attività valutativa della Struttura territoriale, integrità e completezza
- 2.2. Dichiarazioni ora per allora. Dichiarazioni della Pubblica Amministrazione. Attestazioni del Sindaco di cui al messaggio n. 2641/2014. Precisazioni
- 2.3. Valutazione delle sentenze come prova del rapporto di lavoro
- 2.4. Originali e copie autentiche
- 3. La prova della durata e continuità della prestazione lavorativa
- 3.1. Gli altri fatti e mezzi di prova
- 3.2. La prova della durata e della continuità della concreta prestazione lavorativa. La testimonianza
- 3.2.1. Riscontri, soggetti e valutazione della testimonianza
- a) Conoscenza diretta e riscontrabilità
- b) Soggetti
- c) Valutazione della credibilità e plausibilità della testimonianza
- 3.2.2. Contenuto e forma della testimonianza
- 3.2.3. Retrodatazione e postdatazione della prestazione lavorativa rispetto al documento del rapporto di lavoro. Applicabilità del messaggio n. 23295/2006 a tutti i fondi in cui sia possibile chiedere la costituzione della rendita vitalizia. Precisazioni in materia di collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare
- 3.2.4. Principi di collegamento. Impresa esistente ed attiva
- 3.2.5. Principio del vuoto contributivo assoluto
- 3.3. Durata e continuità della prestazione lavorativa nel lavoro a domicilio. Esclusione della testimonianza
- 4. La prova della retribuzione. Esclusione della testimonianza
- 5. Richieste e attività istruttorie
- 6. Fascicolo telematico
- 7. Determinazione dell’onere per la costituzione di rendita vitalizia con riferimento ai periodi che si collocano nel sistema contributivo della futura pensione
- 8. Ricorsi amministrativi
- 9. Disposizioni diramate nel tempo. Domande e ricorsi
Si ricorda che la rendita vitalizia è l'unica modalità di recupero di contributi IVS persi dal lavoratore perche non versati dal datore di lavoro, e ormai prescritti , quindi non recuperabili. Attualmente , con la modifica apportata dalla riforma Dini L.335-1995) la prescrizione dei contributi omessi interviene già dopo 5 anni.
. Questo strumento può essere utilizzato da chi non aveva l'onere di versare la contribuzione e riguarda quindi:
- lavoratori dipendenti
- collaboratori coordinati e continuativi
- familiari e coadiutori dei imprese commerciali artigiane o
- collaboratori di coltivatori agricoli
Sono esclusi invece gli iscritti alla gestione separata perché hanno in prima persona l'obbligo di versare i propri contributi previdenziali.
In sintesi la circolare ricorda che la richiesta di costituzione di rendita vitalizia necessita di :
- documentazione sull'attività lavorativa svolta con data certa in orginale o autenticati
- eventuale prova testimoniale , che però e ammissibile con condizioni molto stringenti
Il lavoratore puo versare in prima persona l'onere calcolato dall'INPS e chiedere il risarcimento del danno al datore di lavoro oppure far versare direttamente il datore di lavoro .
Come per il riscatto del corso di studi il costo della rendita vitalizia viene calcolato con il metodo della riserva matematica per i periodi situati nel periodo retributivo e con il sistema a percentuale per i periodi di competenza contributiva .
Non viene invece preso in considerazione , e resta da chiarire, il termine temporale in cui è possibile chiedere la rendita vitalizia in quanto recentemente la Cassazione nella sentenza 21302-2017 ha contraddetto l'orientamento tradizionale sulla prescrizione (che pone il limite di dieci anni dall'età pensionabile) e ha affermato che il diritto alla richiesta si prescrive in dieci anni decorrenti dal momento della prescrizione dei contributi.