HOME

/

LAVORO

/

PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE

/

VISTO DI CONFORMITÀ INFEDELE: NUOVA CIRCOLARE

2 minuti, Redazione , 28/05/2019

Visto di conformità infedele: nuova Circolare

Visto di conformità infedele: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblicata il 24 maggio 2019 la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E/2019 inerente il visto di conformità infedele. In breve, il documento di prassi ha chiarito che la disposizione che prevede per CAF e professionisti chi rilasciano un visto infedele il pagamento del solo 30% della maggiore imposta si applica alle violazioni commesse dopo il 30 marzo 2019.

In generale, l’art. 6 del D. Lgs 175/2014 ha modificato la disciplina del visto di conformità infedele dove viene espressamente tutelato il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ai Centri di assistenza fiscale (CAF) o ai professionisti abilitati per la presentazione della dichiarazione dei redditi 730. Il DL 4/2019 prevede che in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

In sostanza, tenuto conto dell’impegno assunto dai CAF e dai professionisti abilitati nei confronti dei contribuenti per una corretta predisposizione della dichiarazione e del conseguente affidamento di quest’ultimi circa la definitività del rapporto tributario relativo alla medesima dichiarazione, il legislatore aveva posto in capo ai medesimi, in caso di errore, l’onere di corrispondere in “sostituzione” dell’originario debitore (il contribuente), un importo dato dall’imposta e dagli interessi, nonché dalla corrispondente sanzione applicabile alla violazione. La scelta era stata, quindi, quella di punire con una sorta di sostanziale corresponsabilità il CAF o il professionista che, chiamati a svolgere un ruolo essenziale di mediazione tra amministrazione e contribuenti, fossero risultati inadempienti.

Si ricorda infine che qualora il CAF o il professionista abilitato, successivamente alla trasmissione della dichiarazione, riscontri errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione stessa, avvisa il contribuente  al fine di procedere all’elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione rettificativa. La trasmissione può essere effettuata sempre che non sia stata già contestata l’infedeltà del visto con la comunicazione di cui all’art. 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto n. 164 del 1999, con la quale è comunicato l’esito del controllo con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione. Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il CAF o il professionista abilitato può comunicare all’Agenzia delle entrate i dati rettificati, e anche in questo caso l’infedeltà non deve essere stata già contestata tramite la comunicazione sopra citata.

Allegato

Circolare Agenzia delle Entrate del 24.05.2019 n. 12/E

Tag: DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

PROFESSIONE AVVOCATO · 18/07/2024 La consulenza tecnica nel c.p.c.

Perito e consulente tecnico nel processo civile e penale: requisiti per l’iscrizione all’Albo dei consulenti e la domanda d’iscrizione

La consulenza tecnica nel c.p.c.

Perito e consulente tecnico nel processo civile e penale: requisiti per l’iscrizione all’Albo dei consulenti e la domanda d’iscrizione

Sostenibilità: quali sono i requisiti per l'abilitazione alla certificazione dei revisori?

I requisiti per ottenere l'abilitazione alla certificazione di sostenibilità per i revisori legali

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.