Pubblicata il 24 maggio 2019 la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E/2019 inerente il visto di conformità infedele. In breve, il documento di prassi ha chiarito che la disposizione che prevede per CAF e professionisti chi rilasciano un visto infedele il pagamento del solo 30% della maggiore imposta si applica alle violazioni commesse dopo il 30 marzo 2019.
In generale, l’art. 6 del D. Lgs 175/2014 ha modificato la disciplina del visto di conformità infedele dove viene espressamente tutelato il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ai Centri di assistenza fiscale (CAF) o ai professionisti abilitati per la presentazione della dichiarazione dei redditi 730. Il DL 4/2019 prevede che in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
In sostanza, tenuto conto dell’impegno assunto dai CAF e dai professionisti abilitati nei confronti dei contribuenti per una corretta predisposizione della dichiarazione e del conseguente affidamento di quest’ultimi circa la definitività del rapporto tributario relativo alla medesima dichiarazione, il legislatore aveva posto in capo ai medesimi, in caso di errore, l’onere di corrispondere in “sostituzione” dell’originario debitore (il contribuente), un importo dato dall’imposta e dagli interessi, nonché dalla corrispondente sanzione applicabile alla violazione. La scelta era stata, quindi, quella di punire con una sorta di sostanziale corresponsabilità il CAF o il professionista che, chiamati a svolgere un ruolo essenziale di mediazione tra amministrazione e contribuenti, fossero risultati inadempienti.
Si ricorda infine che qualora il CAF o il professionista abilitato, successivamente alla trasmissione della dichiarazione, riscontri errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione stessa, avvisa il contribuente al fine di procedere all’elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione rettificativa. La trasmissione può essere effettuata sempre che non sia stata già contestata l’infedeltà del visto con la comunicazione di cui all’art. 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto n. 164 del 1999, con la quale è comunicato l’esito del controllo con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione. Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il CAF o il professionista abilitato può comunicare all’Agenzia delle entrate i dati rettificati, e anche in questo caso l’infedeltà non deve essere stata già contestata tramite la comunicazione sopra citata.