Una consulenza giuridica, una risoluzione e una risposta ad un interpello in pochi giorni. L'argomento oggetto di tutti questi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate è la solita vecchia aliquota IVA, che dopo 47 anni di entrata in vigore continua a non trovare pace.
La prima risposta è contenuta nella Consulenza giuridica 16 del 14 maggio 2019 in cui l’istante ha chiesto la corretta aliquota IVA applicabile agli ortaggi grigliati surgelati che contengono una minima quantità di olio utilizzato come coadiuvante tecnologico. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in tali ipotesi si può applicare l'IVA agevolata al 4%.
La seconda risposta è contenuta nella Risposta all'interpello 143 del 20 maggio 2019 in cui l'istante ha chiesto quale sia l’aliquota IVA applicabile alle cessioni degli apparecchi analizzatori del sangue effettuate nei confronti dei centri dialisi. L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato come questi prodotti non sono acquistati direttamente dai disabili per alleviare o curare una propria menomazione di tipo funzionale permanente, ma sono degli strumenti diagnostici acquistati dalle strutture sanitarie astrattamente idonei a misurare i valori sanguigni dei pazienti nei vari comparti ospedalieri. Pertanto nella fattispecie in esame non ricorrono i presupposti per l’applicabilità dell’aliquota IVA del 4%. I prodotti in esame costituiscono degli “strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche” utilizzati per la misurazione dei valori sanguigni in diversi ambiti ospedalieri. Le cessioni degli apparecchi in argomento, quindi, devono essere assoggettate ad IVA con l’applicazione dell’aliquota ordinaria.
La terza risposta è contenuta nella Risoluzione 51 del 21 maggio 2019 in cui l’istante ha chiesto quale sia la corretta aliquota IVA applicabile alle cessioni di:
- erbe aromatiche confezionate in vaschette e/o buste trasparenti contenenti un misto di aromi assoggettate a differenti aliquote IVA, indipendentemente dalla prevalenza o meno di un prodotto rispetto a un altro;
- vassoi composti da più vasetti (i cui elementi non sono vendibili separatamente) di piante aromatiche destinate alla piantagione e all’ornamento.
L'Agenzia delle Entaret ha ricordato in via preliminare che le cessioni di erbe aromatiche e/o di piante aromatiche possono essere soggette ad aliquote IVA differenti, in ragione della classificazione merceologica effettuata dalla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della loro riconducibilità o meno ai prodotti tassativamente elencati nella Tabella A allegata al D.P.R 633/72 che prevedono rispettivamente le aliquote del 4, del 5 e del 10 per cento.
Pertanto, la presenza nella stessa confezione di erbe aromatiche assoggettate ad aliquote differenti comporterà l’assoggettamento dell’intera confezione all’aliquota IVA più elevata e“all’aliquota ordinaria” qualora nella confezione vi sia anche la presenza di erbe la cui cessione sia assoggettata ad aliquota ordinaria. Con riferimento al secondo quesito, la cessione di vassoi (unica confezione) composti da piante vive in vaso siano da assoggettare all’aliquota del 10 per cento. Resta fermo che la presenza nella stessa confezione di piante vive in vaso assoggettate ad aliquote differenti, conformemente a quanto sopra affermato, comporterà l’assoggettamento dell’intera confezione all’aliquota IVA più elevata.