Con la Risoluzione 52 del 21 maggio 2019 è stato istituito il codice tributo da utilizzare in F24 per godere del credito d'imposta previsto per la quotazione delle PMI. La Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto per le PMI che successivamente alla data di entrata in vigore della legge hanno iniziato una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d’imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalità”.
Il credito d'imposta
- è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione a a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
- non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
- non applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in argomento, è istituito il seguente codice tributo:
- “6901” denominato “Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI - articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – D.M. 23 aprile 2018”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento”, è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno di sostenimento del costo per le spese di consulenza da parte delle PMI.