Chiarimenti sull'obbligo o meno di emissione della fattura elettronica per i servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta Interpello 149 del 21 maggio 2019.
L’istante presta servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica, la cui erogazione avviene mediante distributori automatici costituiti da apposite colonnine di ricarica ed ha chiesto se, a fronte dell’erogazione e dell’incasso del relativo corrispettivo, sia obbligato ad emettere fattura oppure se sia obbligato in tal senso solamente quando la fattura è espressamente richiesta dal cliente. Il servizio risulta attualmente fruibile sia su base contrattuale, in funzione dei consumi effettuati dai clienti e con fatturazione su base mensile, sia, in assenza di abbonamenti, attraverso pagamento diretto alla colonnina.
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che preliminarmente occorre verificare se le colonnine di ricarica utilizzate per l’erogazione del servizio possano considerarsi “distributori automatici” e pertanto siano sottoposti o meno ai connessi obblighi. In generale, come chiarito nei vari documenti di prassi, un distributore automatico è definito come “un apparecchio che, su richiesta dell'utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro:
- uno o più sistemi di pagamento;
- un sistema elettronico - dotato di un processore e una memoria - capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
- un erogatore di beni e/o servizi”.
In particolare, con riferimento alle colonnine per l’erogazione del servizio di ricarica ubicate in luoghi pubblici o privati ma comunque fruibili al pubblico, il servizio sembra integrare i requisiti tecnici e può ricondursi alla nozione di “distributore automatico” e, come tale, ritenersi assoggettato agli obblighi ivi previsti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Ne consegue che l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica non ricorre laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi mediante fattura, che, a partire dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. n. 127 del 2015, deve essere elettronica e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio.
L’obbligo di emissione della fattura ricorre, infine, nelle ipotesi in cui la colonnina per l’erogazione del servizio venga data in uso al singolo privato, e quindi non sia nella disponibilità del pubblico che intenda usufruirne