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ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO: EMENDAMENTO PREVEDE RIAPERTURA DEI TERMINI

2 minuti, Redazione , 12/06/2019

Rottamazione-ter e saldo e stralcio: emendamento prevede riapertura dei termini

Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione: emendamento al Decreto Crescita

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"Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione" è questa la rubrica dell'emendamento al DL Crescita contenente l'annunciata riapertura della cd. Rottamazione-ter. Com'è noto infatti il 30 aprile 2019 è scaduto il termine per aderire alla terza versione della Rottamazione delle cartelle, e date le usuali polemiche non è mancato il connesso annuncio di proroga. Il Ministro Salvini aveva così annunciato la riapertura dei termini. Con emendamento presentato al Decreto crescita in sede di conversione in legge è stato così proposta la riapertura dei termini per aderire tanto alla rottamazione-ter quanto al saldo e stralcio delle cartelle.

In generale, stando a quanto emerso nelle bozze del documento l'emendamento, già approvato dalla Commisisoni Bilancio e Finanza della Camera, prevede che, salvo che per i debiti già ricompresi in dichiarazioni di adesione presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore possa aderire entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet. In particolare:

a) in caso di presentazione della dichiarazione di adesione, la dichiarazione resa può essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019;

b) il pagamento delle somme può essere effettuato:

  1. in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
  2. nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019;

c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019.

Prevista inoltre la riapertura del saldo e stralcio. In particolare tali debiti, stando all'emendamento, possono essere definiti versando le somme dovute in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 % scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Tag: PACE FISCALE 2023 PACE FISCALE 2023 LE RIFORME DEL GOVERNO CONTE LE RIFORME DEL GOVERNO CONTE

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