Con la circolare 63 2019 l'INPS è intervenuta per chiarire il regime prescrizionale applicabile al versamento di contribuzione previdenziale per retribuzioni eccedenti il massimale annuo per i lavoratori soggetti al regime previdenziale contributivo. Inoltre vengono fornite le istruzioni ai datori di lavoro per l'adeguamento delle dichiarazioni contributive in caso di contribuzione eccedente.
L'istituto ricorda che dal 1° gennaio 1996 si applicano i massimali della base contributiva e pensionabile, come previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335: ai lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo la retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche.
Nel caso di retribuzioni eccedenti il massimale, l’eventuale contribuzione in eccesso è soggetta a restituzione, su istanza del datore di lavoro, e il termine prescrizionale per tale richiesta è fissato a dieci anni.
La circolare precisa che a questo tipo di eccedenza di contribuzione non si applica l’articolo 8 del D.P.R. n. 818/1957, relativo alle gestioni dell’ (AGO), che prevede l’acquisizione e il conseguente computo ai fini del diritto alle prestazioni dei contributi di cui si accerti il versamento a piu di cinque anni dalla data in cui sia stato effettuato.
Infatti per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, o per coloro che esercitano l’opzione per il regime contributivo, il “massimale annuo” costituisce un tetto inderogabile sia ai fini della base contributiva sia ai fini della base pensionabile; e ogni misura retributiva eccedente non assume alcuna rilevanza né sul piano contributivo né su quello pensionabile.
L'istituto raccomanda per evitare il ricorrere di versamenti eccedenti il massimale, che datori di lavoro continuino ad acquisire le dichiarazioni in merito al regime previdenziale dei lavoratori sia al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro sia nel corso del suo svolgimento, qualora subentri una variazione (ad esempio, lavoratore che opti per il sistema contributivo, lavoratore rientrante nel sistema contributivo destinatario di accredito figurativo “a domanda” anteriore all’1/1/1996; lavoratore che possa far valere contribuzione da riscatto o da ricongiunzione anteriore all’1/1/1996; esercizio di azione per regolarità contributiva di periodi pregressi che vadano a collocarsi anteriormente all’1/1/1996, etc.).
Sul piano operativo, si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a dichiarare mensilmente nel flusso Uniemens il regime applicato a ciascun dipendente attraverso la compilazione dell’elemento <RegimePost95>, nel quale va apposto il valore “S” se il lavoratore è soggetto a regime contributivo o il valore “N” se l’ipotesi non ricorre. La compilazione è richiesta anche se il valore dichiarato è invariato e ricorrente nel tempo.
Il recupero dei contributi eccedenti, entro il termine di prescrizione di 10 anni va richiesto attraverso due diverse modalità:
- per i periodi antecedenti all’introduzione del sistema Uniemens, con richiesta di rimborso per competenza annuale, per ogni singolo lavoratore (codice fiscale e dati anagrafici), con indicazione della retribuzione eccedente il massimale e la relativa contribuzione versata a titolo IVS. I medesimi datori di lavoro dovranno inoltre trasmettere flussi di variazione Emens per la sistemazione delle posizioni individuali.
- per i periodi successivi all’introduzione del sistema Uniemens, i datori di lavoro dovranno utilizzare esclusivamente la procedura di regolarizzazione. Nel mese di riferimento dell’avvenuto superamento dovranno indicare nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> l’imponibile entro il massimale e nell’elemento <Contributo> il nuovo contributo dovuto. Nell’elemento <EccedenzaMassimale> dovrà essere riportata la retribuzione eccedente il massimale, non soggetta alla contribuzione IVS. Tale retribuzione è aggiuntiva rispetto a quanto indicato nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>. Nell’elemento <ContributoEccMass> deve essere indicato l’importo della contribuzione minore dovuta. Detto importo è aggiuntivo rispetto a quanto indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>.
Nel caso di ditte cessate o sospese o lavoratori non più in forza, i datori di lavoro dovranno inviare un flusso di regolarizzazione con periodo di riferimento dell’avvenuto superamento con le stesse modalità .
Riguardo la contribuzione dell’indennità sostitutiva del preavviso a cavallo di due annualità, corrisposta a un lavoratore soggetto al massimale contributivo, il massimale dell’anno interesserà unicamente le quote di indennità che ricadono nell’anno stesso. Queste potranno essere integralmente, parzialmente o per nulla assoggettate a contribuzione, a seconda del valore del massimale raggiunto. La quota di indennità, che ricade nell’annualità successiva,sarà calcolata nel massimale dell’anno successivo.