Ulteriori precisazioni dell'Agenzia delle Entrate, fornite con una nuova Circolare (la n. 10/2019) sulla definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 6, Dl 119/2018), in particolare fa luce su alcuni dubbi pervenuti da associazioni di categoria, professionisti e dalle strutture territoriali anche in relazione alle istanze di definizione già presentate dai contribuenti.
Questi i 4 argomenti oggetto di chiarimenti:
- atti oggetto delle liti definibili
- determinazione degli importi dovuti
- sospensione delle controversie definibili
- definizione agevolata delle liti pendenti per le società e le associazioni sportive dilettantistiche (articolo 7 DL 119/2018)
Tra le risposte fornite nel documento di prassi delle Entrate segnaliamo quella relativa alla “speciale” ipotesi di definizione agevolata delle liti riguardanti le società e le associazioni sportive dilettantistiche.
Si chiede se ai fini del calcolo degli interessi dovuti dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, per la definizione agevolata ai sensi dell’articolo 7 del DL 119/2018, si deve far riferimento, quale dies ad quem:
- alla data di notifica dell’avviso di accertamento,
- al termine ultimo per il versamento delle somme dovute
- o alla data del versamento da effettuarsi ai fini della definizione agevolata?
L'amministrazione precisa che come chiarito al paragrafo 12.3 della circolare n. 6 del 1° aprile 2019, per le liti definibili ai sensi dell’articolo 7, va effettuato il versamento del:
- 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data del 24 ottobre 2018, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
- 10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018;
- 50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e degli interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018.
La determinazione dell’“importo lordo dovuto” per la definizione va quindi effettuata applicando le predette percentuali del quaranta, del dieci e del cinquanta per cento all’imposta in contestazione, nonché del cinque e del dieci per cento alle relative sanzioni e agli interessi accertati. Si precisa che, anche al fine di semplificare l’applicazione della disposizione in esame, occorre fare riferimento all’ammontare degli interessi come risultanti dall’avviso di accertamento, calcolati di regola fino alla data di emissione dell’atto.
Come già precisato nella circolare n. 6 del 2019, inoltre, sebbene le disposizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 2 dell’articolo 7 rechino riferimento alle sanzioni e agli interessi “accertati”, si ritiene che la determinazione degli importi dovuti per la definizione agevolata vada sempre effettuata tenendo conto delle somme effettivamente in contestazione.