Per un commerciante di accessori per autoveicoli c'è l’obbligo di emissione di fattura elettronica in caso di estrazione da un deposito Iva di merci importate da un Paese asiatico? A fornire delucidazioni è l'Agenzia delle Entrate con la Risposta 142 del 14 maggio 2019.
Come chiarito nel documento di prassi, i depositi IVA e l'estrazione di merce negli stessi contenuta non si sottraggono alle regole generali in materia, riassumibili in:
- obbligo di fatturazione elettronica - fatte salve le eccezioni ed i divieti ricavabili dalla legislazione vigente indipendentemente dall'operazione documentata;
- esclusione dagli obblighi di fatturazione elettronica per i rapporti con soggetti non residenti o stabiliti in Italia, ferma la possibilità di procedere, in tal caso, su base volontari.
Con specifico riferimento ai depositi IVA occorre ricordare che l'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'I.V.A e comporta il pagamento dell'imposta. Trattasi di un'ipotesi di reverse charge che può dar luogo, a seconda delle varie situazioni, all'emissione di una autofattura o all'integrazione di quella ricevuta dal cedente, in cui il documento, integrato con i dati della sua registrazione, deve essere consegnato in dogana al fine di ottenere lo svincolo della garanzia prestata per l'introduzione dei beni nel deposito IVA importati in libera pratica. Quindi nella normalità dei casi, a fronte della già avvenuta documentazione delle cessioni, l'autofattura sopra citata costituisce sostanzialmente un’integrazione del documento originario al fine di assolvere al debito d'imposta, non diversamente da quanto accade, in generale, nelle ipotesi di reverse charge.
La Risposta dell'Agenzia ricorda che tuttavia in determinate ipotesi, non c'è corrispondenza tra valore del bene introdotto nel deposito e valore del bene estratto, in quanto quest'ultimo deve essere incrementato delle spese ivi sostenute e ad esso riferibili. In tale evenienza il documento emesso al momento dell'estrazione assume una funzione ulteriore rispetto alla mera integrazione di altro precedente, in quanto strumentale ad individuare il (nuovo) valore del bene estratto e la corretta base imponibile.
In questo caso l'autofattura deve seguire le regole generali ed essere, in assenza di eccezioni o divieti, elettronica tramite SdI. Alla luce delle considerazioni svolte, deve concludersi che le autofatture emesse per l'estrazione dei beni da un deposito IVA possono, secondo la libera determinazione dei soggetti operanti, essere analogiche o elettroniche extra SdI, con obbligo di fattura elettronica via SdI nel solo caso in cui il bene, estratto dall'operatore italiano, durante la permanenza nel deposito sia stato oggetto di una prestazione di servizi, territorialmente rilevante in Italia, che ne ha modificato il valore.