L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti nel corso del videoforum del 7 maggio 2019 sulla pace fiscale organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. In tale sede è stato chiesto cosa fare nel caso in cui il cui il PVC (processo verbale di costatazione) contesti la deduzione nell’anno 2013 di un costo, in realtà, di competenza dell’anno 2012. Il contribuente ai fini della definizione agevolata intende:
- presentare l’integrativa a sfavore per l’anno 2013
- versare le maggiori imposte dovute entro il 31 maggio 2019.
Tuttavia, essendo spirati i termini per presentare l’integrativa a favore per l’anno 2012, per evitare la “doppia imposizione” può presentare istanza di rimborso ex art. 21 D.Lgs. 546/1992, nel termine di due anni dal perfezionamento della definizione agevolata? L'Agenzia delle Entrate ha dato risposta affermativa.
Si ricorda che sul tema della Definizione agevolata dei PVC è stata recentemente pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la Circolare 7/E/2019 con numerosi chiarimenti. In generale il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata del processo verbale di constatazione deve
- presentare, entro il 31 maggio 2019, la dichiarazione integrativa per i periodi di imposta oggetto di constatazione, da compilare con le modalità stabilite per il periodo oggetto della definizione
- provvedere, entro il 31 maggio 2019, al versamento delle imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, senza applicazione degli interessi e delle sanzioni. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. In caso di pagamento rateale, il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 31 maggio 2019. Le rate successive alla prima vanno pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Da qui il dubbio del professionista circa il rimborso.