La Legge europea 2018, che contiene disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (Legge del 3 maggio 2019 n. 37) è stata pubblicata in GU del 10.05.2019 n. 108.
In materia di lavoro ci sono alcune disposizioni piuttosto rilevanti:
- E' stata chiarita la definizione di lavoratore "legalmente stabilito" , sia autonomo che dipendente: un lavoratore si considera tale "quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione e non è oggetto ad alcun divieto" . La norma prevede ora che lo stabilirsi legalmente in uno Stato membro vada riferito non al luogo di residenza del professionista, ma al luogo in cui viene esercitata la professione in maniera stabile . Diventa possibile dunque il riconoscimento della qualifica per un professionista che eserciti la professione nello Stato pur senza risiedervi fiscalmente
- Sempre in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali viene previsto che un periodo di tirocinio possa essere valido in alternativa alla prova attitudinale, tra le misure compensative che possono essere richieste dall'autorità competente dello Stato membro ospitante. Finora, in caso di discordanze tra la formazione seguita dal professionista nello Stato di provenienza e quella dello Stato ospitante era previsto solo il riconoscimento tramite una prova attitudinale.
- Vengono semplificate le procedure per il rilascio della tessera professionale europea con un alleggerimento degli oneri per chi la richiede e uno snellimento dei termini per le verifiche tessera professionale europea (istituto previsto per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare). La nuova norma prevede che
- l'autorità competente rilasci ogni certificato di supporto richiesto dalla medesima disciplina (a prescindere dalla circostanza che il certificato sia in possesso o meno della medesima autorità).
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il termine di un mese, previsto per lo svolgimento della verifica - da parte dell'autorità competente - dell'autenticità e della validità dei documenti presentati decorra, anziché dal ricevimento della domanda, dalla scadenza del precedente termine (posto per i primi adempimenti dell'autorità)
- si prevede la possibilità di una ulteriore proroga di due settimane - da parte dell'autorità competente - del termine entro cui la medesima deve adottare la decisione mentre la norma vigente ammette tale possibilità per una volta sola e unicamente quando è strettamente necessaria,
- le autorità interne competenti devono prestare piena collaborazione con i centri di assistenza degli Stati membri ospitanti - centri che forniscono l'assistenza necessaria in favore dei cittadini europei che intendano ottenere il riconoscimento di una qualifica professionale nel medesimo Stato ospitante - e, se richiesto, devono trasmettere ai medesimi centri tutte le informazioni pertinenti
Per quanto riguarda la professione di agente d'affari in mediazione. L'attuale regime è stato contestato dalla Commissione europea in quanto limiterebbe fortemente le attività che un agente immobiliare può svolgere e con restrizioni sproporzionate all'accesso ad una professione. La legge europea quindi limita l'incompatibilità dell’attività di mediazione alle seguenti ipotesi:
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attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione;
attività svolta in qualità di dipendente (ad esclusione delle imprese di mediazione) di:ente pubblico o privato,istituto bancario, finanziario o assicurativo;
- esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione;
- l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.
Infine, nell'ambito della procedura di infrazione 2018/2175, la Commissione europea ha rilevato che l'art. 5, co. 3, della L. 39/1989, limiterebbe fortemente le attività che un agente immobiliare può svolgere, osservando che l'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE e l'articolo 49 TFUE prevedono che qualsiasi restrizione dell'accesso a una professione o, più in generale, a un'attività di prestazione di servizi rispetti in particolare il principio di proporzionalità: tali restrizioni, per essere giustificate, devono quindi essere proporzionate, adatte alle rispettive professioni e dettate da un motivo imperativo di interesse generale.
Oggi a giudizio della Commissione le norme vigenti sembrerebbero "impedire agli agenti immobiliari di esercitare qualunque altra attività diversa dall'intermediazione immobiliare. Tale divieto ostacolerebbe la possibilità di sviluppare modelli commerciali innovativi e flessibili e limiterebbe la capacità degli agenti immobiliari di offrire servizi adattati alle necessità dei loro clienti. ... Anche qualora tali interessi generali sostengano pienamente le norme deontologiche della professione in questione e mirino a garantire l'indipendenza e l'imparzialità della stessa, rimarrebbe tuttavia da chiarire come una regola di incompatibilità così severa come quella in questione possa essere considerata necessaria per il raggiungimento di tali obiettivi. Non emergerebbe con chiarezza come l'esercizio di qualunque altra attività senza alcuna distinzione possa incidere negativamente sul rendimento professionale degli agenti immobiliari e per quale motivo, per proteggere i consumatori, non siano sufficienti soluzioni meno restrittive".