L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1817 del 10 maggio 2019 in tema di contribuzione aggiuntiva IVS a carico del datore di lavoro (legge 29 maggio 1982, n. 297). Viene chiarito che tale contribuzione , pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, rientra nell’ambito di applicazione della riduzione contributiva sui premi di produttività, introdotta dall’articolo 55 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Quindi , come succede per l’incidenza su tale aliquota aggiuntiva dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello, i datori di lavoro che fruiscono della riduzione contributiva sui premi di produttività (20 punti percentuali IVS) devono applicare tale riduzione anche sull’aliquota aggiuntiva dello 0,50% prevista dall’articolo 3 della citata legge n. 297/1982.
Ne deriva che una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS sul premio, il datore di lavoro non dovrà operare il correlato abbattimento sulla quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore.