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ISA 2019: ECCO LE REGOLE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

3 minuti, Redazione , 13/05/2019

ISA 2019: ecco le regole degli Indici Sintetici di Affidabilità

Indici sintetici di affidabilità: provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con le regole attuative

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Pubblicato l'atteso Provvedimento 126200 del 10 maggio 2019 dell'Agenzia delle Entrate sugli ISA, gli indici sintetici di affidabilità, che andranno a sostituire gli studi di settore. In generale, gli ISA prevedono per il periodo d’imposta 2018 l’attribuzione di un grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente ed espresso in una scala che varia da 1 a 10. Per coloro che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 i vantaggi previsti sono i seguenti:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50mila euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50mila euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20mila euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta 2018;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50mila euro all’anno;
  • anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/72 per l’Iva.

I contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 8,5 sono esclusi, inoltre, dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

Infine, i contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 9 sono altresì esclusi:

  • dall’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/94), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del Dl n. 138/2011;
  • dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr n. 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Per l’acquisizione massiva dei dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa, gli intermediari incaricati dell’invio telematico che sono già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, devono trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati. Per ciascun contribuente il file deve contenere, oltre al codice fiscale, l’indicazione che l’intermediario abbia la delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente. Gli intermediari non delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo per l’acquisizione dei dati necessari per l’applicazione degli Isa, insieme alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante, in formato cartaceo o elettronico e trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati attraverso un procedimento simile a quello previsto per l’accesso alla dichiarazione Mod. 730 precompilata. Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce nella sezione Ricevute dell’area autenticata del sito internet delle Entrate un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse. Il contribuente può comunque sempre visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati consultando il proprio cassetto fiscale.

Con la Risoluzione 48/E l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il codice tributo da utilizzare per integrare l'IVA nel caso di regolarizzazione e dichiarazione di maggiori imponibili.

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Allegato

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10.05.2019 n. 126200

Tag: ACCERTAMENTO E CONTROLLI ACCERTAMENTO E CONTROLLI ISA - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ ISA - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

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Commenti

Miky - 13/05/2019

Burla, truffa, inganno ???? Quello che doveva essere abolito, ora viene legittimato... con una aggravante: riguarderà TUTTI i contribuenti che vogliono compensare i crediti IVA, OBBLIGANDOLI al "visto di conformità" che certamente non sarà apposto in modo gratuito dai loro commercialisti. Ma come ?, con l'avvento della fatturazione elettronica doveva essere abolito lo spesometro, il redditometro, gli studi di settore.... e invece ?, invece li abbiamo solo ribattezzati, ora li chiamiamo ISA , e facendo finta di agevolare i contribuenti, inseriamo un nuovo orpello "il visto di conformità" da 0 a 50.000. Voglio solo fare notare che tutti quelli che emettono fatture in regime di "reverse charge" (altra truffa inventata dal vecchio governo tesa solo ad assicurarsi un gettito IVA immediato proveniente dalla grande distribuzione alimentare) e che hanno come unico modo di recuperare l'IVA quello di compensarla, ora, per poter effettuare questa semplice operazione, dovranno avvalersi obbligatoriamente della applicazione del visto di conformità. Veramente non se ne esce !!! I nostri politici non riescono a considerare "le partite IVA" innocenti fino a prova contraria. Chi si avventura in una attività, nel nostro Paese, diventa potenziale evasore, fin dal momento della attribuzione della partita IVA.... è così che si affossa una economia!

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