Con la circolare 65 del 10 maggio l'Inps ricorda l'entrata in vigore il prossimo 1 gennaio 2020 del sistema Uniemens in agricoltura a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 99 (Legge contro il caporalato) le nuove modalità di trasmissione degli elementi retributivi, contributivi e assicurativi nel settore dell’agricoltura, prevedono come per gli altri settori produttivi la trasmissione mensile.
Già dal mese di luglio parte la sperimentazione con l'invio del flusso relativo al secondo trimestre (aprile-giugno) 2019 .
La novità avrebbe dovuto entrare in vigore a gennaio 2019 ma è stata prorogata al 2020 dall'ultima legge di stabilità
Il cambio di istema di trasmissione non comporta modifiche agli altri adempimenti per tutele assistenziali e previdenziali per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi mensili e le procedure di calcolo, a cura dell’Istituto, della contribuzione dovuta e le relative scadenze di pagamento.
decorrere dal primo gennaio 2020, le cadenze temporali degli adempimenti saranno così articolate:
- “periodo di competenza”: è il tempo nel quale è effettivamente svolta la prestazione di lavoro; l’unità temporale è il mese solare e i singoli mesi, in sede di elaborazione dei dati dichiarati e di relativa tariffazione a cura dell’Istituto, saranno aggregati per trimestre di competenza solare;
- “periodo di emissione”: è il periodo temporale per il quale si effettua la tariffazione con conseguente insorgenza dell’autonoma obbligazione contributiva; l’unità temporale è il trimestre solare;
- “periodo di trasmissione”: è il tempo durante il quale sarà possibile trasmettere i flussi Uniemens:
a) primo periodo di trasmissione, con decorrenza dal 1° febbraio e fino al 31 maggio, entro il quale sarà possibile trasmettere i flussi principali relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo;
b) secondo periodo di trasmissione, con decorrenza dal 1° maggio e fino al 31 agosto, entro il quale sarà possibile trasmettere i flussi principali relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno e quelli di variazione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo;
c) terzo periodo di trasmissione, con decorrenza 1° agosto e fino al 30 novembre, entro il quale sarà possibile trasmettere i flussi principali relativi ai mesi luglio, agosto e settembre e quelli di variazione relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno;
d) quarto periodo di trasmissione, con decorrenza 1° novembre e fino all’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo, entro il quale sarà possibile trasmettere i flussi principali relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre e quelli di variazione relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
Per gli anni successivi al 2020 sarà possibile trasmettere flussi di variazione anche relativi agli anni precedenti. Per l’invio dei flussi antecedenti al 2020 si dovrà continuare ad usare l’esistente sistema DMAG trimestrale, che rimarrà appositamente a disposizione dal 2020, ma non permetterà l’invio di DMAG trimestrali per periodi di competenza successivi al 2019.
I flussi di variazione, trasmessi per mese di competenza, saranno aggregati per trimestri solari al fine dell’elaborazione dei dati e della relativa tariffazione .
Si avranno quindi i seguenti tipi di dichiarazione:
•“Dichiarazione di tipo P=Principale”: è il flusso mensile di trasmissione di un mese di competenza ricompreso nel periodo di emissione;
•“Dichiarazione di tipo V=Variazione”: è il flusso mensile di trasmissione di un mese di competenza relativo ad un periodo di emissione pregresso;
•“Dichiarazione mensile”: è il flusso di trasmissione mensile relativo a dati di competenza di un singolo mese solare;