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DEFINIZIONE AGEVOLATA: POSSIBILE LO SCOMPUTO DI IMPORTI GIÀ VERSATI

1 minuto, Redazione , 13/05/2019

Definizione agevolata: possibile lo scomputo di importi già versati

Definizione agevolata controversie 2019: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate. Possibile lo scomputo degli importi già versati, ma senza rimborsi

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Dagli importi dovuti per la definizione si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio e, di conseguenza, l’importo versato dall’istante per la precedente definizione agevolata (ex articolo 11 del decreto-legge n. 50 del 2017), poi non perfezionata, è scomputabile dall’importo lordo dovuto per l’attuale definizione. E' questo il fulcro della Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 136 del 9 maggio 2019 qui allegata.

Nel caso oggetto di interpello, in cui l’Agenzia delle entrate è integralmente soccombente in primo e in secondo grado e la controversia risulta pendente davanti alla Suprema Corte alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 136 del 2018 (19 dicembre 2018), l’istante può definire la controversia con il pagamento del 5% del relativo valore.

Inoltre, come anticipato, dagli importi dovuti per la definizione “si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio“ e, di conseguenza l’importo versato dall’istante per la precedente definizione agevolata (ex articolo 11 del decreto-legge n. 50 del 2017), poi non perfezionata,è scomputabile dall’importo lordo dovuto per l’attuale definizione.

Tuttavia,  la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Allegato

Risposta interpello 136 del 9 maggio 2019

Tag: PACE FISCALE 2023 PACE FISCALE 2023

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