In questi giorni i giudici hanno sotto la lente di ingrandimento i commercialisti ... in questa pronuncia dichiarano legittimo il sequestro dei beni a carico del professionista nell'ambito del procedimento per false dichiarazioni dei redditi che vede iscritta la società assistita. Ma andiamo con ordine.
La Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza 17840 si è pronunciata in merito al seguente caso. Un professionista, legale rappresentante di una società, ha ricorso per l’annullamento di un’ordinanza di rigetto della domanda di riesame di un decreto esecutivo. Il decreto aveva ordinato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta in capo al professionista delle somme di denaro ricevute, a titolo di compenso, da una società beneficiaria delle condotte poste in essere dal professionista. Il ricorso è stato considerato inamissibile.
In pratica il commercialista è stato ritenuto reo di aver concorso con i legali rappresentanti di varie società nel reato di presentazione di dichiarazione fraudolenta consentendo a ciascuna di esse l’evasione dell’IVA e delle imposte dirette, costituenti il profitto stesso del reato. Il decreto di sequestro ha riguardato i saldi attivi dei conti intestati alle singole società e per la differenza si èr ivalsa sui beni dei professionisti coinvolti. II reato ascritto è contestato come commesso in concorso con il legale rappresentante della società che ha materialmente presentato la dichiarazione fraudolenta.
La Cassazione ha inoltre sottolineato come di certo non può essere definito terzo estraneo colui il quale, presentando la dichiarazione fiscale fraudolenta, concorre materialmente nel reato generatore di profitti confiscabili. In ogni caso, a prescindere dai profili di responsabilità del legale rappresentante, l'ente che trae profitto dall'altrui condotta illecita non può mai essere considerato "estraneo" al reato ai fini della confisca diretta del profitto medesimo.