HOME

/

CONTABILITÀ

/

FATTURAZIONE ELETTRONICA 2023

/

TRASMISSIONE CORRISPETTIVI 2019: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

2 minuti, Redazione , 09/05/2019

Trasmissione corrispettivi 2019: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Invio telematico dei corrispettivi per chi ha un fatturato maggiore di 400.000 euro. Nuovi chiarimenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Continuano i chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate in tema di invio telematico dei corrispettivi nella Risoluzione 47 dell'8 maggio 2019 e allegata a questo articolo. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del  DPR 633/72, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Queste disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Con decreto MEF possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti in ragione della tipologia di attività esercitata.

Pertanto, il nuovo obbligo, che decorre dal 1° gennaio 2020:

  • è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui;
  • sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all’articolo 24, primo comma, del decreto IVA (la quale, occorre evidenziare, resta comunque possibile su base volontaria);
  • sostituisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Quanto al primo requisito occorre rilevare che, in assenza di specifiche indicazioni contenute nell’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, per “volume d’affari” non può che intendersi quello di cui all’articolo 20 del decreto IVA, a mente del quale: «Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26.».
Ne deriva che tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione). Dal riferimento contenuto nell’articolo 20 del decreto IVA al computo su base annuale discende, peraltro, che:

  •  per individuare i soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 occorre fare riferimento al volume d’affari relativo al 2018;
  • le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo per il 2019.

In assenza di obbligo, resta, comunque, la possibilità di procedere agli adempimenti indicati (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri) su base volontaria.

Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 08.05.2019 n. 47

Tag: FATTURAZIONE ELETTRONICA 2023 FATTURAZIONE ELETTRONICA 2023 CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA FATTURA ELETTRONICA NELLA PMI · 28/06/2024 Attività chiusa per ferie: occorre comunicarlo al Fisco?

Come comunicare alle Entrate la chiusura per ferie superiore a 12 giorni, tramite il Registratore Telematico

Attività chiusa per ferie: occorre comunicarlo al Fisco?

Come comunicare alle Entrate la chiusura per ferie superiore a 12 giorni, tramite il Registratore Telematico

Fatture e corrispettivi Utilities: nuovo servizio per i codici identificativi

Le Entrate annunciano un nuovo servizio per le società di pubblica utilità relativo ai codici identificativi da usare per lo Sdi in caso di mancanza del codice fiscale del cliente

Spese TAXI dipendenti: i giustificativi del costo

Con la corposa risposta a interpello n 142 del 24 giugno le entrate hanno, tra l'altro chiarito, cosa occorre ai fini della deducibilità dei costi di trasporto TAXI dei dipendenti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.