Il Codice della Crisi d'impresa e insolvenza al fine di rendere più agevole l’istruttoria nei procedimenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza introduce due disposizioni per il rilascio delle certificazioni dei debiti contributivi e fiscali :
- la prima prevista nell'art. 363 CCI disciplina il rilascio della certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi, stabilendo che L'INPS e l'INAIL su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico.
- la seconda prevista nell'art. 364 CCI disciplina il rilascio della certificazione dei debiti tributari, stabilendo che gli uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico sull’esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
Il Codice della Crisi e dell'insolvenza dà 90 giorni di tempo agli Enti previdenziali e all'Agenzia delle Entrate per definire i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio del certificato unico. L’Agenzia delle entrate con proprio provvedimento, dovrà adottare i modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e dell'esistenza di contestazioni, nonché dare istruzioni agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio e definire un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati, curando altresi la tempestività di rilascio.
Il termine ultimo per l'adozione dei provvedimenti è il 16 giugno 2019.