Pubblicata la nota congiunta del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) e Assonime in merito ai nuovi obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche introdotte dal DL 34/2019, il cd. Decreto Crescita. Assonime e Cndcec hanno ora redatto una nota congiunta con la quale illustrano la struttura della disciplina delle erogazioni pubbliche come riformulata dal decreto crescita e le principali novità che riguardano, in particolare, l’ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza delle erogazioni ricevute e il regime sanzionatorio.
Infatti, l’articolo 35 modifica la trasparenza nei bilanci prevedendo che i seguenti soggetti:
- associazioni di protezione ambientale,
- associazioni dei consumatori,
- associazioni, onlus e fondazioni,
- cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri
sono tenuti, a partire dall’esercizio finanziario 2018, a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente.
Inoltre, tutti i soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro delle Imprese pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni. I soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui sopra comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo effettivamente erogato al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.