Aumenta la platea degli obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria e viene slittato di 8 giorni il termine per inviarli e per opporsi al loro utilizzo nelle dichiarazioni dei redditi precompilate. Sono queste in breve le principali novità contenute nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.115304 di ieri 6 maggio 2019 e qui allegato.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019 è stata prevista la trasmissione telematica, da parte delle strutture sanitarie militari dei dati delle spese sanitarie sostenute presso le medesime strutture dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019.
Il provvedimento di ieri pertanto
- stabilisce le modalità tecniche di utilizzo di tali dati ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a partire dall’anno d’imposta 2019.
- sposta dall’anno d’imposta 2019, in avanti di otto giorni (dal periodo 1° - 28 febbraio al periodo 9 febbraio - 8 marzo dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento) l’intervallo temporale entro il quale il contribuente può esercitare l’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie in dichiarazione precompilata in relazione ad ogni singola voce. Ciò al fine di rendere più agevole l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie anche con riferimento ai dati rettificati entro cinque giorni dalla scadenza del 31 gennaio. Di conseguenza, viene rinviato di otto giorni anche il termine entro il quale il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati relativi alle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente e ai relativi rimborsi effettuati nell’anno precedente. Il nuovo termine viene fissato al 9 marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.
Al fine di uniformare i termini di trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate, viene spostato al 9 marzo anche il termine entro il quale il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel periodo d’imposta precedente e ai relativi rimborsi effettuati nell’anno precedente.