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WELFARE AZIENDALE E AGEVOLAZIONI: CHIARIMENTI DALL'ISPETTORATO

2 minuti, Redazione , 07/05/2019

Welfare aziendale e agevolazioni: chiarimenti dall'Ispettorato

Il welfare non può mai essere sostitutivo di trattamenti economici. Indicazioni sulla verifica degli obblighi previsti da contratti collettivi nella circolare 7-2019 dell' INL.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella circolare 7 del 6 maggio 2019 l'Ispettorato nazionale del lavoro fornisce due importanti indicazioni    con una interpretazione piu estensiva della legge 296 2006. Questa norma  per prima   ha condizionato il riconoscimento dei benefici contributivi  ai datori di lavoro  al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi  stipulati dalla organizzaizoni sindacali piu rappresentative .

In particolare  nelle ispezioni dovranno essere presi in considerazione i trattamenti economici e normativi effettivamente e sostanzialmente  riconosciuti ai lavoratori al di la del rispetto formale e integrale   dei contratti, aspetto che spesso ha causato la negazione  di agevolazioni contributive e normative alle aziende.

La circolare afferma testualmente che :

"atteso che la disposizione in parola chiede il “rispetto” degli “accordi e contratti collettivi  stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, si ritiene che anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere  ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti,  possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall’art. 1, comma 1175, della L. n.  296/2006; ciò, pertanto, a prescindere di quale sia il contratto collettivo “applicato” o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la “applicazione” di uno specifico contratto collettivo." 

Gli ispettori potranno dunque valutare sostanzialmente il trattamento riservato ai lavoratori per verificarne l'equivalenza a quanto previsto dal contratto , prima di negare eventualmente il godimento di benefici previsti dalla normativa . " Resta fermo che lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da  organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori  comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determinerà la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti." conclude l'Ispettorato.

Danotare pero che  la circolare precisa che "la valutazione di equivalenza di cui sopra non potrà tenere conto di quei trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale (come ad es. avviene per il c.d. welfare aziendale)".

Ciò significa che , comunque  in nessun caso  i beni e servizi previsti contrattualmente nell'ambito del welfare aziendale  possono sostituire trattamenti economici eventualmente previsti dagli accordi  collettivi.

Se questo si verifica  puo causare per il datore di lavoro  la perdita di eventuali agevolazioni contributive fruite o da fruire.

Ti puo interessare sul tema l'e book  Il  Welfare aziendale  di Matteucci, Stern,  Di Ninno, Muratori o il videocorso accreditato "Welfare Aziendale, aspetti fiscali e contributivi" a cura del dott. M. Matteucci .

Allegato

Circolare 7 2019 INL

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO LA BUSTA PAGA 2024 LA BUSTA PAGA 2024

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