Nella circolare 7 del 6 maggio 2019 l'Ispettorato nazionale del lavoro fornisce due importanti indicazioni con una interpretazione piu estensiva della legge 296 2006. Questa norma per prima ha condizionato il riconoscimento dei benefici contributivi ai datori di lavoro al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi stipulati dalla organizzaizoni sindacali piu rappresentative .
In particolare nelle ispezioni dovranno essere presi in considerazione i trattamenti economici e normativi effettivamente e sostanzialmente riconosciuti ai lavoratori al di la del rispetto formale e integrale dei contratti, aspetto che spesso ha causato la negazione di agevolazioni contributive e normative alle aziende.
La circolare afferma testualmente che :
"atteso che la disposizione in parola chiede il “rispetto” degli “accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, si ritiene che anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti, possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006; ciò, pertanto, a prescindere di quale sia il contratto collettivo “applicato” o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la “applicazione” di uno specifico contratto collettivo."
Gli ispettori potranno dunque valutare sostanzialmente il trattamento riservato ai lavoratori per verificarne l'equivalenza a quanto previsto dal contratto , prima di negare eventualmente il godimento di benefici previsti dalla normativa . " Resta fermo che lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determinerà la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti." conclude l'Ispettorato.
Danotare pero che la circolare precisa che "la valutazione di equivalenza di cui sopra non potrà tenere conto di quei trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale (come ad es. avviene per il c.d. welfare aziendale)".
Ciò significa che , comunque in nessun caso i beni e servizi previsti contrattualmente nell'ambito del welfare aziendale possono sostituire trattamenti economici eventualmente previsti dagli accordi collettivi.
Se questo si verifica puo causare per il datore di lavoro la perdita di eventuali agevolazioni contributive fruite o da fruire.