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SALDO E STRALCIO: COSA SUCCEDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA

1 minuto, Redazione , 06/05/2019

Saldo e stralcio: cosa succede dopo aver presentato la domanda

Saldo e stralcio 2019: ecco i termini da ricordare per chi ha aderito entro il 30 aprile 2019

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Cosa succede ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di adesione al “Saldo e stralcio” entro il termine del 30 aprile 2019? Ovviamente la risposta cambia a seconda dell'esito della procedura, cioè se l'istanza di adesione al saldo e stralcio sia stata o meno, accolta.

Nel primo caso, cioè accoglimento  del “Saldo e stralcio”, la legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” contenente

  1. l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti,
  2. l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate
  3. l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.

Come indicato sul sito ufficiale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, a seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:

  • 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
  • 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
  • 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
  • 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
  • il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

Diversamente, nella seconda ipotesi, cioè in caso di mancato accoglimento del “Saldo e stralcio”, la legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” con la quale, motivando il mancato accoglimento del “Saldo e stralcio” e limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, avverte il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. “rottamazione-ter”) fornendo altresì l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.

A tal proposito, con le novità introdotte, da ultimo, dal Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 135/2018) il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure:

  • in 17 rate (5 anni), di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;
  • in 9 rate (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Tag: PACE FISCALE 2023 PACE FISCALE 2023 LE RIFORME DEL GOVERNO CONTE LE RIFORME DEL GOVERNO CONTE

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