Con il Messaggio INPS n. 1711 2019 viene riepilogata la disciplina su Fondo volo per le aziende del trasporto aereo . In particolare vengono chiariti :
- l'incidenza dell’indennità di volo ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione e della determinazione della retribuzione pensionabile
- chiarimenti sull’esonero relativo al periodo 2014-2017
- riepilogo della normativa e delle istruzioni operative
Il messaggio ricorda che " la disciplina vigente in materia (con esclusione del periodo 2014-2017) può essere così riepilogata:
- l’indennità di volo è sempre individuata nella misura del 50% con riferimento all’imponibile assoggettabile a contribuzione;
- per quanto riguarda la retribuzione pensionabile, nei confronti di lavoratori che risultino iscritti al Fondo volo successivamente al 31.12.1995 l’indennità di volo è individuata nella misura del 50%. Di contro, per tutti i lavoratori iscritti al Fondo volo al 31.12.1995 (e la cui prestazione pensionistica è calcolata con il metodo retributivo e misto), ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, l’indennità di volo è considerata al 100% per le quote di pensione maturate alla data del 31.12.1997".
Viene precisato pero anche il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, che ha disposto, per l’anno 2014, l’esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile ai soli fini contributivi facendone salva, tuttavia, la concorrenza ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50% del loro ammontare. Successivamente, con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, l' esonero è stato esteso anche al triennio 2015-2017. Ciò vale anche per gli eventi di cassa integrazione guadagni.