Nel Decreto crescita pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2019 trovano spazio alcune norme che ampliano l'applicabilità e la misura delle agevolazioni per attrarre i lavoratori italiani emigrati per lavoro all'estero . Si tratta in particolare del:
- regime per i lavoratori "impatriati", previsto all'art. 16 del d.lgs 147/2015 e
- regime per il "rientro dei cervelli", docenti e ricercatori universitari , norma introdotta già dal dl 78 2010, piu volte prorogata con modifiche .
Le novità per gli IMPATRIATI , contenute nell'art 5 del Decreto crescita sono le seguenti:
- riduzione dell'imponibilità fiscale del reddito prodotto dopo il rientro in Italia, che passa dal 50 al 30%. L' agevolazione sale infatti dal 50 al 70% e resta applicabile per 5 periodi di imposta a partire da quello in cui si trasferisce la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2, del TUIR;
- si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti , autonomi e parasubordinati, non piu solo a dirigenti o figure di elevata qualificazione o altamente specializzate
- accesso garantito anche a non iscritti all'AIRE che rientrano dopo il 31.12.2019 se residenti, nei due periodi di imposta precedenti, in paesi che abbiano con l'Italia convenzioni contro le doppie imposizioni
- trova spazio l'ulteriore categoria di soggetti che avvieranno una attività di impresa dopo il 31.12.2019
- l'attività lavorativa puo essere svolta non solo in aziende residenti in Italia o loro controllate ma anche in multinazionali con sede all'estero.
- ridotti da cinque a due i periodi d'imposta con residenza all'estero richiesti prima del trasferimento in Italia
ulteriori cinque periodi d'imposta con imponibilità al 50% dell'ammontare dei redditi prodotti, in casi particolari come:
- almeno un figlio minorenne o a carico e acquisto di un immobile residenziale in Italia, anche a nome del coniuge, del convivente o dei figli,
- almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido
- abbiano trasferito la residenza in regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).
Viene invece riconfermato l'obbligo di residenza in Italia Italia per almeno due anni dopo il rimpatrio.
Per l'agevolazione sul" rientro dei cervelli", che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori universitari , il decreto prevede:
- regime agevolato esteso da quattro a sei anni per coloro che si trasferiranno in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2019.
- ulteriore prolungamento a otto anni in presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e dell'acquisto dell’immobile residenziale in Italia, anche da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà. La durata dell'agevolazione è elevata a 11 e a 13 anni in presenza rispettivamente di due o di almeno tre figli.
- Accesso anche per i docenti e ricercatori italiani non iscritti all'Aire rientrati in Italia dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2019 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato con cui è in essere una convenzione contro le doppie imposizioni nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento.
Per entrambi i regimi e soggetti non iscritti all'Aire e già rientrati in Italia entro il 2019, le agevolazioni in corso al 31 dicembre 2018 restano applicabili anche in caso di controversie pendenti con il Fisco .