HOME

/

FISCO

/

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024

/

TOVAGLIOMETRO: ANCORA UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE FAVOREVOLE

1 minuto, Redazione , 30/04/2019

Tovagliometro: ancora una sentenza della Cassazione favorevole

E’ legittimo l’accertamento induttivo dei ricavi per i ristoranti attraverso la quantificazione dei tovaglioli utilizzati

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Cassazione civ. Sez. V, Sent., 29-03-2019, n. 8822 conferma un orientamento abbastanza costante sulla legitimità della determinazione induttiva dei ricavi imputabili ad esercenti attività di ristorazione mediante la quantificazione dei tovaglioli lavati, desunto dalle fatture emesse dalla lavanderia (c.d. tovagliometro).

La Corte afferma che il criterio di determinazione dei ricavi attraverso la conta dei tovaglioli consumati deve ritenersi una presunzione dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per l’accertamento induttivo.

Il numero dei tovaglioli rappresenta, quindi, un fatto noto di per sé capace di lasciare ragionevolmente presumere il numero dei pasti effettivamente consumati e, pertanto dei ricavi conseguiti e la giurisprudenza della Cassazione si è espressa diverse volte su questo argomento sempre in modo favorevole (Cass. n. 51 del 7.01.1999; Cass. n. 2309 del 5.03.1991; Cass. n. 15991 del 20.12.2000;  Cass. n. 9884/2002; n. 16048/2005; n. 20060/2014; n. 25129/2016.)

La Cassazione ricorda che l’accertamento con metodo analitico induttivo, con il quale l'Ufficio finanziario procede alla rettifica di componenti reddituali, è consentito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, in quanto la disposizione presuppone scritture regolarmente tenute, che tuttavia appaiano contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e della fedeltà della contabilità esaminata, sicchè essa possa essere considerata, nel suo complesso inattendibile (cfr. Cass. n. 20857/07; n. 26341/07; n. 5731/12).

Nel caso oggetto della sentenza si tratta di un ristoratore che ha dichiarato un reddito esiguo a fronte di un movimento di tovaglioli portati in lavanderia abbastanza sostenuto, il che fa chiaramente presumere la mancata registrazione di corrispettivi, che possono essere induttivamente determinati moltiplicando il numero di tovaglioli per il prezzo medio di un pasto.

Per la Corte è infatti un dato abbastanza incontrovertibile che per ciascun pasto ogni cliente adoperi un solo tovagliolo e  quindi il numero di questi è un fatto noto,  idoneo anche di per sè solo a lasciare ragionevolmente presumere il numero dei pasti effettivamente consumati, pur dovendosi ragionevolmente sottrarre dal totale una certa percentuale di tovaglioli normalmente utilizzati per altri scopi, quali i pasti dei dipendenti, l'uso da parte dei camerieri e le evenienze più varie per le quali ciascun cliente può essere indotto ad utilizzare più tovaglioli (cfr. Cass. n. 15808/2006; n. 13068/2011; n. 91108/2012).
 

Sul tema vedi i Commenti a sentenza: "No al tazzinometro nella multiattività- Cass 27612/2018"  e "Accertamento presuntivo sui materiali -Cass 4018/2018"

Allegato

Tovagliometro Cass. civ. Sez. V Sent

Tag: ACCERTAMENTO E CONTROLLI ACCERTAMENTO E CONTROLLI RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024 RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 20/11/2024 Magistrati onorari: novità previdenziali

Nella conversione del DL Salvainfrazioni legge 166 2024 un primo ampliamento delle tutele per i magistrati onorari in attesa del DDL fermo in Parlamento

Magistrati onorari: novità previdenziali

Nella conversione del DL Salvainfrazioni legge 166 2024 un primo ampliamento delle tutele per i magistrati onorari in attesa del DDL fermo in Parlamento

Non è reato il mancato versamento IVA per ft non incassate

Cassazione n 41238/2024: non commette reato l’imprenditore che non ha versato l’Iva perché non ha incassato fatture

Testo Unico Giustizia Tributaria: cosa contiene

Il Governo ha approvato in via definitiva il Testo Unico sulla Giustizia tributaria: sintesi delle finanlità e contenuti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.