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AGEVOLAZIONI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO DI GIORNALI E PERIODICI

1 minuto, Redazione , 06/05/2019

Agevolazioni per la vendita al dettaglio di giornali e periodici

Vendita al dettaglio di giornali e periodici: ecco come funziona il credito d'imposta 2019. Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Ascolta la versione audio dell'articolo

La legge di bilancio 2019 ha introdotto per gli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta per le attività relative alla vendita al dettaglio di giornali e periodici.
In particolare, il comma 806 dell'articolo unico prevede un credito d’imposta, per i predetti anni, in favore degli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
Il credito è parametrato agli importi pagati a titolo di

  • IMU,
  • TASI,
  • Cosap
  • TARI
  • altre spese di locazione, con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio.

La norma prevede che il credito d’imposta in esame è stabilito nella misura massima di 2.000 euro ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24.

Per quanto riguarda i destinatari dell’agevolazione è previsto che la stessa si estenda anche agli esercenti attività commerciali che non operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di tali beni nel comune di riferimento. Si ricorda che possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;

c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio), con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.


La fruizione del credito d’imposta in argomento deve avvenire entro i limiti delle regole del diritto dell’Unione europea sugli aiuti «de minimis».

Le modalità applicative sono rimandate ad un futuro decreto ministeriale.

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