Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in particolare la Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, ha pubblicato la nota n. 3734 del 15 aprile 2019, in risposta ad un quesito della Regione Emilia Romagna, in merito all’Attività di culto (Decreto Legislativo 117/2017). Veniva richiesto in particolare:
- se le attività di culto, anche se previste negli atti costitutivi o negli statuti delle associazioni di promozione sociale o di altri enti del Terzo settore possano rientrare tra le attività diverse di cui all’art. 6 del d.lgs. 117/2017;
- se un’APS o altro ETS possa essere iscritto nel Registro qualora eserciti attività di culto pur facendo salva la prevalenza delle attività di promozione sociale;
- se si debba comunque ritenere che per l’uso promiscuo, tra attività di culto e di promozione sociale, di sedi e locali non debba essere applicata la misura di favore di cui all’art. 71 del d.lgs. n. 117/2017.
La direzione Terzo Settore del Ministero , premesso che non ritiene configurabiile come “attività di culto”, ai fini della individuazione dell’oggetto sociale dell’ente, una celebrazione occasionale; mentre possono essere considerate tali le celebrazioni ricorrenti e sistematiche, in giorni fissi e orari predefiniti ,
In ogni caso sulla base della definizione o elencazione delle “attività di culto” elaborata dal Consiglio di Stato, la collocazione delle stesse tra le attività diverse, ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 117/2017 appare problematica, ... anche alla luce del principio dell’irrinunciabile separazione tra la sfera statuale e quella religiosa"
Per questo motivo afferma che "deve ritenersi, in definitiva, che l’ente religioso eserciterà le attività di culto nell’osservanza della disciplina propria degli enti religiosi; le stesse resteranno estranee all’ambito del Terzo settore e all’esercizio delle attività proprie degli ETS. Per altro verso, le norme del Codice del Terzo settore si applicheranno agli enti religiosi civilmente riconosciuti al verificarsi delle condizioni di cui al citato articolo 4, comma 3 del d.lgs. n.117/2017".
Infine si specifica che indipendentemente dall’ eventuale possibilità di ricomprendere le attività di culto tra quelle di cui all’articolo 6, sarà necessario, qualora un locale (fosse anche la sede di un’associazione di promozione sociale) venga adibito in maniera sistematica e organizzata allo svolgimento di celebrazioni religiose o altre attività di culto, che ciò avvenga in assenza di deroghe rispetto alla ordinaria normativa urbanistica in materia di destinazione d’uso."