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REGIME FORFETTARIO 2019: ANCORA CHIARIMENTI SULLE CAUSE OSTATIVE

3 minuti, Redazione , 24/04/2019

Regime forfettario 2019: ancora chiarimenti sulle cause ostative

Cause ostative al regime forfetario: decine le risposte pubblicate dall'Agenzia delle Entrate

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Numerosissimi gli interpelli di risposta a quesiti posti sulle cause ostative al regime forfettario da parte di Agenzia delle Entrate nella giornata di ieri 23 aprile 2019. Di seguito i principali chiarimenti forniti nei 14 documenti di prassi pubblicati.

Risposta 114 del 23 aprile 2019: L’istante iscritta all’Albo degli psicologi negli ultimi tre anni d’imposta (2016, 2017 e 2018) ha operato in regime di contabilità semplificata. Nel 2017 era ed è tuttora socio di una società semplice immobiliare, che ha solo il codice fiscale in quanto la partita IVA è stata chiusa. Sul presupposto che la società semplice immobiliare di cui l’istante è socia non produca redditi, in fatto, d’impresa, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che può trovare applicazione per il periodo d’imposta 2019 il regime dei contribuenti forfettari.

Risposta 115 del 23 aprile 2019:  Il contribuente ha svolto, tra il 2017 e il 2018, il praticantato obbligatorio per la professione di dottore commercialista ed esperto contabile (percependo, a tal fine, un compenso sotto forma di borsa di studio) e di aver aperto (una volta ultimato il periodo di pratica) una partita IVA per iniziare l’attività professionale in regime agevolato. L'Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di accedere al regime forfettario in quanto la norma lo prevede espressamente.

Risposta 116 del 23 aprile 2019: Il contribuente esercita da alcuni anni l’attività professionale di medico chirurgo, per la quale percepisce dall’Azienda U.S.L. un compenso qualificabile come reddito di lavoro autonomo e l’attività di “Continuità Assistenziale” per la quale percepisce un reddito di lavoro dipendente. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora fino allo scadere del periodo di sorveglianza il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) permanga senza subire alcuna modifica sostanziale, non potrà applicarsi la causa ostativa in esame, con conseguente applicazione del regime forfetario.

Risposta 117 del 23 aprile 2019: l'istante è un commercialista proprietario del 20% del capitale sociale di una società tra professionisti (che svolge attività di servizi forniti da ragionieri e periti commerciali) costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche presidente del consiglio di amministrazione. L'Agenzia ha chiarito che ricorrono entrambi le condizioni per la causa ostativa: il controllo diretto/indiretta della società e esercizio delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal professionista che decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 (a meno che non cessi la carica di amministratore nel 2020). Stessa risposta anche per la Risposta 118 del 23 aprile 2019 sollevata da due commercialisti che possiedono al 50% una srl di consulenza fiscale.

Risposta 119 del 23 aprile 2019: L'istante esercita l’attività di ingegnere ed è socio, seppur con una quota percentuale (1%) che non ne consente il controllo diretto, di una società a responsabilità limitata (SRL), che si occupa di installazione di apparecchiature di misurazione su imbarcazioni. L'Agenzia ha chiarito che l'istante non decadrà dal regime forfettario nel 2020 dato che i codici ATECO dichiarati per l’attività esercitata dalla società a responsabilità limitata e per l'attività esercitata dall'istante sono riconducibili a sezioni del codice ATECO differenti.

Risposta 120 del 23 aprile 2019: l'istante è un avvocato,e detiene una quota di partecipazione minoritaria, quale socio accomandante, nella società in accomandita semplice del padre, svolgente attività di commercio all’ingrosso di altri materiali da costruzione che nel corso degli anni non ha mai garantito alcuna forma di guadagno o comunque di reddito. L'Agenzia ritiene integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, pertanto il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020. Conclusioni analoghe sono espresse nella Risposta 123 del 23 aprile 2019.

Allegati

Risposta interpello 114 del 23 aprile 2019
Risposta interpello 115 del 23 aprile 2019
Risposta interpello 116 del 23 aprile 2019
Risposta interpello 117 del 23 aprile 2019
Risposta interpello 118 del 23 aprile 2019
Risposta interpello 123 del 23 aprile 2019

Tag: REGIME FORFETTARIO 2024 REGIME FORFETTARIO 2024

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