Nel Messaggio n. 1612 del 19 aprile 2019 l'istituto di previdenza illustra le novità introdotte dal recente decreto 135 2018 convertito in legge 12 2019 in tema di obbligo del certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo , a seguito di alcune criticità nell'applicazione della precedente modifica da parte dalla legge di bilancio 2018 (L.205-2017).
Ricordiamo che il certificato di agibilità - previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 708/1947 , intende garantire una tutela in materia di contribuzione previdenziali ai lavoratori dello spettacolo e viene rilasciato dall’INPS per certificare l'adempimento, da parte dell'impresa, degli obblighi contributivi . La richiesta del certificato di agibilità va effettuata on-line, accedendo dal portale www.inps.it, alla voce Servizi per aziende e consulenti>Servizi Sport e spettacolo>Richiesta agibilità . Il testo della normativa in vigore è il seguente:
“1. Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei propri locali i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 (musicisti) il certificato di agibilità viene richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo”.
L'istituto specifica che :
- le imprese che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazione sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione
- l’obbligo di richiedere il certificato grava sul soggetto che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro con gli artisti e tecnici, vale a dire il datore di lavoro/committente ma qualora il committente non coincida con l’impresa/ente presso cui i lavoratori agiscono è quest'ultimo il soggetto tenuto a richiedere copia del certificato e custodirlo.Di conseguenza, la sanzione amministrativa sarà irrogata al soggetto giuridico che “ospita” il lavoratore dello spettacolo sia nel caso si tratti del committente sia nel caso egli sia estraneo al rapporto di lavoro.
- Inoltre il messaggio ricorda che è cessato l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità per i lavoratori subordinati.
- Infine è stata abrogata la norma che prevedeva, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, per le imprese inadempienti e per le imprese di nuova costituzione la produzione di idonea garanzia.