Il testo del cd. Decreto Crescita è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 100 del 30.04.2019. Una delle novità è l'introduzione della possibilità per gli enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale.
In particolare, con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate .
Nel provvedimento gli enti territoriali stabiliranno anche:
- il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
- le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.