Nel messaggio pubblicato ieri n. 1551 l'INPS fornisce alcune risposte ad alcuni quesiti formulati in relazione alle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Ad esempio in tema di QUOTA 100 per i lavoratori che già usufruiscono dell'APE sociale o dell'APE volontario è possibile il passaggio al nuovo pensionamento . Per chi è in APE volontario questo è di particolare interesse in quanto comporta un a diminuzione del finanziamento per il pagamento dell'indennità ponte e quindi anche una riduzione della rata di restituzione prevista sulla pensione.
Inoltre in tema di maggiorazione dell’anzianità contributiva e di rivalutazione dei periodi di lavoro sono applicabili tutte le disposizioni, tempo per tempo vigenti,ad esempio, per i non vedenti, e gli invalidi in misura superiore al 74%, o per il lavoro svolto con esposizione all’amianto
Su OPZIONE DONNA invece si chiarisce che per il calcolo dei 35 anni di contributi necessari sono esclusi i periodi contributivi figurativi derivanti da indennità di malattia o di disoccupazione . Inoltre anche per queste lavoratrici è possibile il passaggio al sistema di calcolo contributivo anche se sono stati maturati i requisiti per la pensione sulla base di normative diverse, vigenti in quel momento. Per la rinuncia vanno seguiti i criteri generali forniti dalla circolare n. 53585/15 del 22 gennaio 1982.
Altro chiarimento importante per i lavoratori PRECOCI, la finestra di 3 mesi prima del pagamento dell'assegno pensionistico decorre dal momento della maturazione del requisito contributivo di 41 anni e non dal momento in cui si realizza una delle altre condizioni soggettive necessarie ( assistenza a un disabile o disoccupazione che perdura per tre mesi dopo la fruizione della Naspi , disabilità ).