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FATTURAZIONE ELETTRONICA PRESTAZIONI SANITARIE : ANCORA CHIARIMENTI

1 minuto, Redazione , 12/04/2019

Fatturazione elettronica prestazioni sanitarie : ancora chiarimenti

Fattura elettronica prestazioni sanitarie 2019: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate

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Fattura elettronica per lo studio odontoiatrico si o no? Continuano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle fatture elettroniche per gli operatori sanitari tramite la risposta all'interpello n. 103 del 9 aprile 2019 qui allegata. Il quesito parte da uno studio associato odontoiatrico che svolge attività dì:

  • studio medico dentista;
  • prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica;
  • commercializzazione dì prodotti estetici;
  • collaborazioni con aziende nell’ambito della chirurgia e medicina estetica

Rientra nell'obbligo di fatturazione elettronico o meno?

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per il 2019:

  • le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente via SdI. Ciò a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga - e, in conseguenza, le fattura agli utenti – sia dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria. Ne deriva che le prestazioni di medicina e chirurgia estetica effettuate nei confronti delle persone fisiche non andranno documentate con fattura elettronica tramite SdI. Ciò indipendentemente dalla circostanza che le relative spese, in determinate ipotesi, risultino detraibili;
  • le prestazioni in ambito sanitario rese da soggetti passivi d’imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche (ivi comprese quelle di medicina e chirurgia odontoiatrica od estetica), fatte salve eventuali eccezioni che riguardino il cedente/prestatore dovranno essere documentate a mezzo fattura elettronica via SdI;
  • le cessioni a titolo oneroso di prodotti estetici nei confronti delle persone fisiche seguiranno le regole ordinarie ed andranno, quindi, documentate con fattura elettronica via SdI. Fanno eccezione le cessioni che, in base alla legislazione vigente ed ai chiarimenti resi nei vari documenti di prassi pubblicati (cfr., ad esempio, la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018), sono da comunicare al Sistema tessera sanitaria in quanto la relativa spesa è detraibile a particolari condizioni.

Inoltre, nelle ipotesi di divieto di fatturazione elettronica tramite SdI, o comunque di relativo esonero, a fronte dell’obbligo di documentare la prestazione effettuata tramite fattura, questa potrà essere elettronica extra SdI ovvero in formato analogico.

Allegato

Risposta interpello 103 del 9.4. 2019

Tag: FATTURAZIONE ELETTRONICA 2023 FATTURAZIONE ELETTRONICA 2023

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