Chiarimenti sulla definizione agevolata in caso di liti pendenti per la tremonti ambientale sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta 102 del 8 aprile 2019.
In particolare l'istante ha realizzato un impianto fotovoltaico che beneficia delle tariffe incentivanti di cui al IV Conto Energia e dell’agevolazione Tremonti ambiente. L’Agenzia delle entrate ha emesso nei confronti dell’istante un avviso di accertamento con il quale ha recuperato integralmente l’ammontare della detassazione indicata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2011. Detto avviso di accertamento è stato impugnato ed il giudizio così istaurato è attualmente sospeso. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) nell’affermare il divieto di cumulo tra l’agevolazione “Tremonti ambiente” e la tariffa incentivante, ha precisato che, per continuare a godere di quest’ultima, è necessario “rinunciare al beneficio fiscale goduto”, manifestando “la volontà all’Agenzia delle entrate secondo le modalità e le prassi già rese disponibili dalla stessa”, entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione della news stessa (termine successivamente differito al 31 dicembre 2019). L’istante intende rinunciare alla “Tremonti ambiente” per poter continuare a beneficiare della tariffa incentivante, e, a tal fine, pone i seguenti quesiti:
- con il primo quesito chiede se sia possibile effettuare la rinuncia avvalendosi della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- in caso di risposta negativa, in via subordinata, con il secondo quesito, chiede di indicare le modalità con le quali effettuare validamente la rinuncia;
- in via ulteriormente subordinata ed in ogni caso con il terzo quesito, la società ritiene che non siano dovute le sanzioni amministrative in applicazione dell’esimente dell’obiettiva incertezza con riferimento alla facoltà di cumulo della suddetta tariffa incentivante con l’agevolazione “Tremonti ambiente”.
L’Agenzia delle Entrate rispondendo positivamente ha chiarito che l'importo dovuto per la definizione agevolata, nel caso di specie, è pari al 90% della maggiore imposta accertata ed in contestazione, col beneficio quindi della riduzione del 10% dell’imposta e dell’azzeramento di sanzioni ed interessi.
Attenzione va prestata al fatto che in base alle indicazioni del GSE, non sembra sufficiente quanto dovuto per la chiusura della lite tributaria, ma occorrerebbe la totale rinuncia all’agevolazione fiscale goduta nella dichiarazione dei redditi.
Di conseguenza, dall’istante sarebbe dovuta integralmente l’imposta in contestazione – con le stesse modalità previste per la definizione della lite - qualora voglia ottenere non solo l’effetto di definire la controversia tributaria, ma anche quello di rimuovere la preclusione in parola in materia di tariffe incentivanti del IV “Conto Energia”.