Il computo del periodo di comporto ( il periodo massimo di assenza possibile per il lavoratore , definito dal contratto collettivo ) ai fini della conservazione del posto di lavoro , va fatto sui giorni effettivi e non sulla durata standardizzata dei mesi definiti nel contratto collettivo di lavoro .
La Cassazione lo ha ribadito nella Sentenza n. 9751 dell’8 aprile 2019 (allegata all'articolo)con riferimento ad un caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, in un rapporto disciplinato dal CCNL metalmeccanici CONFAPI del 2013.
La corte di appello nel rigettare l'impugnazione del lavoratore aveva osservato che il comporto prolungato nel contratto applicato metalmeccanici Confapi è pari a 18 mesi e per convertire in giorni tale periodo, ha ritenuto che non potesse farsi applicazione della regola legale del calendario comune prospettata dal lavoratore [365 (giorni): 12 (mesi) x 18 (mesi) = 547,56 giorni] ma piuttosto si dovesse fare riferimento al mese come unità convenzionalmente pari a trenta giorni [quindi 30 (giorni) x 18 (mesi) = 540 giorni]; la volontà delle parti collettive, infatti, secondo la Corte territoriale, come era desumibile da due riferimenti contenuti nell'art. 50 del CCNL, era stata quella di derogare alla regola generale del calendario comune sicché il licenziamento era legittimo, poiché il lavoratore era stato assente per 545 giorni, né erano emersi elementi che dimostrassero l'origine professionale delle malattie.
Il lavoratore ha fatto ricorso per cassazione ma i giudici i giudici della Suprema Corte hanno confermato la decisione precisando invece che non è possibile effettuare il calcolo secondo la durata standard del mese di trenta giorni, anche nel caso in cui il CCNL fornisca l'indicazione sul periodo di comporto in mesi e non in giorni. Viene chiarito quindi che il computo del periodo di conservazione del posto previsto dai contratti collettivi va effettuato in funzione del calendario comune, quindi dei giorni effettivi, salvo diversa indicazione del contratto o diversa pattuizione esplicita delle parti.