Il decreto "Sblocca cantieri" ha apportato molte modifiche alle procedure per l'affidamento di appalti, in un ottica di semplificazione e velocizzazione dei lavori .
Sono in corso in questi giorni le audizioni in Commissione al Senato degli enti interessati dalla Corte di Conti all'associazione dei Costruttori ANCE, ai sindacati. Stamattina 8 maggio è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti, slittata di un giorno perchè il Governo stesso sta lavorando ad alcune modifiche.
In particolare sono stati ascoltati:
CONFINDUSTRIA
- CNA NAZIONALE
- CONFCOMMERCIO
- ORGANIZZAZIONI SINDACALI
- ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE
- ASSOIMMOBILIARE
- CONFEDILIZIA
- CONFARTIGIANATO
- CORTE DEI CONTI
- ANCE
- RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE
- ANCI - UPI - CONFERENZA REGIONI E PROVINCE AUTONOME
- INAIL
Da più parti arrivano critiche all'impianto del decreto:
- La Corte dei Conti vede come rischioso l'affidamento diretto per i contratti sotto soglia, che sono i piu numerosi e portano ripercusssioni al principio della libera concorrenza
- Il servizio Bilancio del Senato contesta un problema di coperture delle nomine dei commissari straordinari per la velocizzazione delle procedure, nomine con costi non contabilizzati
- l'ANCE associazione dei costruttori esprime preoccupazione per le misure adottate che non agiscono sulle fasi a monte della gara mentre rischiano di sacrificare principi di correttezza e trasparenza con il modello del "supercommissario" che puo derogare a tutte le procedure . Necessario un limite sul danno erariale .
- Confidustria denuncia lo stallo riguardo le opere già in corso e chiede l'adozione dei provvedimenti attuativi per quanto riguarda i supercommissari . Inoltre ritiene prioritario definire le ipotesi di colpa grave per la responsabilità erariale e assicurare una garanzia dello stato per le PMI subappaltatrici nelle procedure di crisi
- i Sindacati hanno criticato il fatto che queste regole si applicheranno ai bandi futuri non a quelli attualmente in stallo e denunciano la minore trasparenza e il ridimensionamento del ruolo dell'Autorità anticorruzione
- Critiche anche da CNA e alleancza COOP preoccpati per il ritorno al massimo ribasso che rischia di mettere a repentaglio la sicurezza dei lavoratori
- Piu favorevoli Confartigianato e Confcommercio che comunque chiedono norme di maggior favore per le PMI.
Ricordiamo che le principali novità del decreto erano le seguenti:
- I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo.
- Per realizzazione di opere sopra la soglia di 200mila euro e fino alla soglia comunitaria (5.548.000 euro ) procedura aperta disciplinata dall’articolo 60 del Codice dei contratti, (con esclusione automatica delle offerte anomale con ribasso superiore alla media)
- tra 40 mila e 200 mila euro possibile procedura di confronto competitivo con obbligo di invito di tre operatori
- Nel caso di acquisizione servizi compresi nell’allegato IX, mini-gara con invito al almeno cinque operatori dai 40 mila alle fino alle soglie UE (221mila e 750mila euro )
- affidamento diretto sotto i 40 mila euro
- appalto integrato per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti;
- Nel caso in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere sia prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, nel caso di appalto integrato, i requisiti minimi per la progettazione oggetto del contratto devono essere previsti già nei documenti di gara;
- in tema di albo dei commissari di gara in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze;
- Puo essere subappaltato fino al 50% dei lavori della gara
- viene eliminata la parte che prevedeva l'esclusione in caso di condanna riferita ad un subappaltatore;
- Attestazione SOA: il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;
Importante nuova disposizione nel riformulato articolo 36, comma 5 del Codice, che consente alle amministrazioni di effettuare la valutazione delle offerte economiche prima dell’analisi della documentazione amministrativa relativa a requisiti e documenti per la partecipazione alla gara.
Cio significa che il progetto esecutivo puo arrivare dopo la chiusura della gara e questo ha comportato spesso in passato la lievitazione incontrollata dei costi dovuta appunto alla valutazione piu precisa e dettagliata dei vari capitoli di spesa da parte dell'impresa che esegue i lavori.