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MINI-IRES 2019: CAMBIA TUTTO NEL DECRETO CRESCITA

1 minuto, Redazione , 08/05/2019

Mini-IRES 2019: cambia tutto nel decreto crescita

Decreto crescita 2019: abolita la mini-IRES al 15%, prevista aliquota al 22,5% sugli utili lasciati a riserva

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L'articolo 2 del DL 34/2019, cd. Decreto Crescita prevede, in sostituzione dell’agevolazione mini IRES al 15% prevista dalla Legge di bilancio 2019, l'applicazione di un'aliquota IRES agevolata secondo nuove regole. In particolare, l’articolo in commento prevede che l'imposta sul reddito delle società possa essere applicata sul reddito d'impresa dichiarato da società ed enti , fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, in misura ridotta e pari

  • al 22,5% per l'anno di imposta 2019,
  • al 21,5% per il 2020,
  • al 20,5% per il 2021,
  • al 20% dal 2022.

In base a quanto previsto nel testo:

  • si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti in quanto derivanti da processi di valutazione. Ai fini dell’agevolazione, rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili
  • l'incremento di patrimonio netto sul quale applicare l’aliquota agevolata è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio
  • per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

Queste disposizioni sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Un futuro decreto del Ministro dell'economia e delle finanze deve adottare le disposizioni di coordinamento e di attuazione di questa norma.
 

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