Chiarimenti sulla pace fiscale nel caso di liti con una socità di persone sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nella recente Circolare 6/2019.
Per prima cosa, nell’ipotesi in cui l’accertamento impugnato da una società di persone si limiti a rettificare in aumento il reddito imputabile pro quota ai soci, la controversia non può essere definita in maniera agevolata. Infatti il decreto fiscale collegata alla Legge di bilancio 2019 che l'ha istituita presuppone che la lite definibile esprima un determinato valore sul quale calcolare gli importi dovuti per la definizione.
Attenzione va prestata al fatto che tale principio è valido e applicabile anche a tutti gli altri soggetti passivi, residenti nel territorio dello Stato che producono redditi in forma associata e che sono elencati all’articolo 5 TUIR cioè:
- società semplici,
- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice
- soggetti ad esse equiparati, in particolare associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, queste ultime produttive di reddito di lavoro autonomo da imputare a ciascun associato in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.
Infatti, sebbene l’atto impugnato dalla società contenga l’indicazione dell’ammontare del reddito o del maggior reddito da imputare per trasparenza ai soci (e dell’IRAP e/o dell’IVA eventualmente accertate in capo alla società), lo stesso non reca alcuna quantificazione né delle imposte né delle sanzioni dovute dai soci. Di conseguenza, l’eventuale definizione della lite da parte della società è ammessa limitatamente alle sole imposte accertate nell’atto e di competenza della medesima (come, ad esempio, l’IRAP), ma non esplica efficacia nei confronti dei soci con riguardo ai redditi di partecipazione accertati in capo a questi ultimi.
Infine, come chiarito nella circolare in commento, le controversie instaurate dai diversi soci di società di persone in materia di imposte sui redditi da partecipazione, ai soli fini della definizione agevolata, sono da considerarsi come liti autonome. Qualora alcuni soci definiscano la controversia instaurata con riguardo al proprio reddito di partecipazione, mentre altri scelgano di restare inerti o di proseguire nel proprio giudizio autonomamente incardinato, quest’ultimo non potrà ovviamente intendersi definito e proseguirà autonomamente.