E' stato firmato il 26 gennaio scorso il rinnovo del Ccnl cooperative sociali da Agci imprese sociali, Confcooperative federsolidarietà, Legacoopsociali, Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs – il verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo, in vigore dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
L'accordo interessa oltre 400mila lavoratori e giunge dopo un anno di trattative .
Il precedente contratto risaliva al 28 marzo 2019 (vedi sotto i paragrafo dedicato )
CCNL cooperative sociali 2023-2025 Trattamento economico
Sono previsti i seguenti aumenti dei minimi conglobati della retribuzione
- 60,00 euro con la mensilità di febbraio 2024 al livello C1
- 30,00 euro con la mensilità di ottobre 2024 al livello C1
- 30,00 euro con la mensilità di ottobre 2025 al livello C1.
Inoltre gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia e gli educatori professionali socio pedagogici avranno diritto a
- un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile di 41,00 euro dal 1° gennaio 2025 e
- un ulteriore incremento di 41,00 euro dal 1° settembre 2025 che sara indicato come “ETDR Educatore”.
Tale elemento avrà effetto su tutti gli istituti contrattuali e sarà riassorbito n ogni caso di passaggio di livello o di mansione.
Dal 1° gennaio 2026 tutti gli educatori transiteranno al livello D2
Novità contrattuali
Maternità
Dal 1° gennaio 2024, l’integrazione per l'astensione obbligatoria per maternità passa dall'80 al l 100% della normale retribuzione.
Quattordicesima mensilità
Viene riconosciuta a partire dal 1° gennaio 2025 la quattordicesima mensilità pari alla metà della retribuzione in vigore nel mese di corresponsione. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, saranno versati i dodicesimi dell’importo corrispondenti ai mesi di servizio prestati
La quattordicesima:
- non maturerà a fronte di periodi trascorsi in aspettativa non retribuita
- andrà computata ai fini del TFR e dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Le parti si sono impegnate a raggiungere prioritariamente la retribuzione piena nel prossimo rinnovo”.
Vengono previsti inoltre:
- l' introduzione dei tempi di vestizione e svestizione pari a 15 minuti riconosciuti nell’orario di lavoro;
- il superamento dell’articolo sull’obbligo di residenza in struttura e introduzione della reperibilità con vincolo di permanenza in struttura, con il riconoscimento di una corresponsione economica;
- l’istituzione di una commissione paritetica per la revisione dei profili professionali e la riclassificazione del personale.
- l’incremento al 25% legato alla clausola di stabilizzazione per il personale a tempo determinato”.
Assistenza sanitaria integrativa
Il contributo di finanziamento dell’assistenza sanitaria integrativa a partire dal 1° gennaio 2025 passa da 5 a 10 euro mensili.
CCNL Cooperative sociali 2019 novità contrattuali
In tema di contratti a termine la durata massima complessiva è fissata in 36 mesi e 40 mesi per il lavoratori particolarmente svantaggiati. Viene però introdotta la clausola che la stipula di contratti a termine oltre i 24 mesi è possibile solo per i datori di lavoro che abbiano stabilizzato , con contratti a tempo indeterminato, almeno il 20% dei rapporti a tempo determinato utilizzati nei 12 mesi precedenti (restano esclusi dal computo i lavoratori dimissionari o licenziati per giusta causa o che non abbiano accettato la trasformazione del contratto e le aziende che hanno utilizzato un solo contratto a tempo determinato).
Il numero massimo di lavoratori con contratto a tempo determinato non deve superare il 30% del personale complessivamente assunto alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento.
Tabella retributiva 2019-2022
La tabella retributiva in vigore fino al 31.12.2022 è la seguente
Livello inquadramento | minimo retributivo | indennità di funzione |
---|---|---|
livello A1 | 1.254,62 euro | |
Livello A2 | 1.266,21 euro | |
Livello B1 | 1.325,20 euro | |
Livello C1 | 1.425,21 euro | |
Livello C2 | 1.425,21 euro | |
Livello C3 | 1.511,24 euro | |
Livello D1 | 1.511,24 euro | |
Livello D2 | 1.594,15 euro | |
Livello D3 | 1.697,06 euro | |
Livello E1 | 1.697,06 euro | |
Livello E2 | 1.831,71 euro | + 77,47 indennità di funzione |
Livello F1 | 2.023,07 euro | + 154,94 indennità di funzione |
Livello F2 | 2310,42 euro | + 232,41 indennità di funzione |
CCNL Cooperative sociali: Maggiorazioni straordinari, lavoro notturno, reperibilità
Il lavoro straordinario è ammesso nel limite di 100 ore annue per dipendente. Il lavoro straordinario oltre il tetto annuo di 100 ore e fino a 150 ore sarà utilizzato, d'intesa con la RSA e le RSU, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
STRAORDINARI
- - 15%, straordinario diurno e lavoro festivo e domenicale;
- - 30%, straordinario notturno e straordinario diurno festivo;
- - 50%, straordinario notturno festivo
- - per lavoro notturno: € 12,39 per le prestazioni oltre le 4 ore e fino alle 8 ore per notte; € 6,20 per prestazioni
- oltre le 2 ore e fino alle 4 ore per notte.
Per gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui attività si svolge esclusivamente in ore notturne, la suddetta indennità è sostituita da una maggiorazione del 10% su paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svolta;
ALTRE MAGGIORAZIONI
- di turno: ai lavoratori inseriti in servizi funzionati su turni ruotanti con continuità nell'arco di 24 ore, comprensivi di almeno 5 notti al mese per il singolo lavoratore, viene corrisposta una indennità di turno per le ore effettivamente svolte;
- di reperibilità: € 77,47 lorde mensili se oltre alla reperibilità è richiesto l'obbligo di residenza nella struttura; se non vi è l'obbligo di residenza, o per periodi non superiori a 10 giorni tale indennità è di € 5,16 giornaliere;
- di pronta disponibilità: € 1,55/ora (non possono essere previsti più di 8 turni al mese per ciascun dipendente
- ed ha durata minima di 4 ore e massima di 12 ore);
- - di funzione, per l’affiancamento all’inserimento lavorativo di colleghi svantaggiati: € 50,00, mensili, riconosciuti al lavoratore che svolge tale funzione, limitatamente al tempo concordato e riferito ai progetti individuali dei colleghi svantaggiati;