Come e quando deve essere presentata la domanda di adesione alla definizione agevolata? Risposte ai dubbi degli operatori sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 6 del 2019. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. Pertanto, il termine per il pagamento e per la successiva presentazione della domanda di definizione scade il 31 maggio 2019.
Nel documento di prassi è stato chiarito la norma del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio che determina la pace fiscale, subordina la definizione alla presentazione di un’apposita domanda, da inoltrare telematicamente all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate parte in giudizio compilando l'apposito modello.
Ai fini della definizione, la lite deve essere ancora pendente alla data di presentazione della domanda, cioè alla data di presentazione della domanda il processo non si deve essere concluso con una pronuncia definitiva. Attenzione va prestata al fatto che si deve considerare non definibile, in quanto sostanzialmente non più pendente, la lite per la quale alla predetta data sia perfezionato un accordo di mediazione o di conciliazione giudiziale e quella per la quale sia intervenuta, dopo il 24 ottobre 2018, una sentenza di cassazione senza rinvio; al riguardo si sottolinea che il contribuente interessato alla definizione ha la facoltà di chiedere, all’Organo giurisdizionale presso il quale pende la lite, la sospensione del giudizio.
L’onere di presentare la domanda di definizione grava
- sul soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio
- o su chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
Ne consegue che, nel caso in cui si intenda definire la lite, la domanda va presentata a cura del soggetto che ha proposto ricorso nel primo grado di giudizio oppure di chi è subentrato a tale soggetto, ad esempio a titolo di successione universale o particolare.
La circolare inoltre chiarisce che qualora con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio siano stati impugnati più atti, il ricorrente è tenuto a presentare una distinta domanda per ciascun atto; ciascuna controversia autonoma deve essere integralmente definita, nel senso che non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati.
Infine, è irrilevante l’eventuale riunione di più giudizi, posto che di regola in questo caso va presentata una distinta domanda per ciascun atto impugnato. Ciò comporta fra l’altro che è ammissibile la definizione parziale delle controversie introdotte con ricorso cumulativo oppure oggetto di riunione da parte del giudice; in tal caso la definizione comporta l’estinzione solo “parziale” del giudizio, che prosegue per la parte non oggetto di definizione.