Manca poco per aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Il termine infatti è venerdì prossimo, 31 maggio 2019.
Una delle opzioni, prevede la possibiltà di mettersi in regola pagando solo il 5%. In particolare, il comma 2-ter dell’articolo 6, inserito in sede di conversione dalla legge n. 136 del 2018, prevede la possibilità di definire, “con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore”, le controversie tributarie “pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio”.
La percentuale del cinque per cento è, quindi, applicabile nel solo caso in cui ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
- il ricorso penda innanzi alla Suprema Corte alla data del 19 dicembre 2018 a seguito di avvenuta notifica a controparte;
- l’Agenzia delle entrate sia rimasta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
Come chiarito nel documento di prassi, date le condizioni di cui sopra, sono escluse dalla definizione agevolata al 5% i casi in cui alla data del 19 dicembre 2018 non sia stato ancora notificato il ricorso per Cassazione, ma pendeva il termine per la relativa proposizione, ancorché caratterizzate dalla soccombenza dell’Agenzia delle entrate nei precedenti gradi di giudizio. In dette ipotesi è comunque possibile definire la controversia con il pagamento del quindici per cento del relativo valore. Inoltre, non sono pertanto definibili con la riduzione al cinque per cento le liti per le quali l’Amministrazione sia risultata anche parzialmente vittoriosa indipendentemente dalla misura – in almeno uno dei precedenti gradi.
Attenzione va prestata al fatto che la soccombenza dell’Agenzia delle entrate è determinata dal raffronto tra quanto richiesto dal contribuente e quanto deciso dall’organo giurisdizionale adito e si considera “integrale” quando la domanda del contribuente sia stata accolta. La circolare delle Entrate chiarisce che ai fini del presupposto della soccombenza non rilevi l’eventuale compensazione delle spese di lite disposta dal giudice.
Condizioni definizione al 5% |
Ricorso pendente innanzi alla Suprema Corte alla data del 19.12.2018 a seguito di avvenuta notifica a controparte |
Agenzia delle entrate integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio |