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PACE FISCALE 2019: LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

2 minuti, Redazione , 02/04/2019

Pace fiscale 2019: la Circolare dell'Agenzia delle Entrate

Definizione agevolata delle controversie tributarie: finalmente pubblicata la circolare con i chiarimenti ufficiali sulle liti pendenti

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Pubblicata una delle tanto attese circolari dell’Agenzia delle Entrate, questa volta con i chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dal collegato fiscale alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018). In generale, come ripreso nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.6 del 1° aprile 2019, rientrano nel perimetro della definizione

  • i contenziosi sugli avvisi di accertamento,
  • i provvedimenti di irrogazione di sanzioni,
  • gli atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati e in generale sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile.

La procedura infatti è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio - compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio - nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.

Entro il 31 maggio 2019 i contribuenti interessati devono trasmettere in via telematica la domanda e pagare l’intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro). L’importo da versare è pari al 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, mentre è pari al 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018. Sono previsti inoltre pagamenti ridotti, pari al 40% e 15%, in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo e secondo grado di giudizio, e pari al 5% del valore della controversia in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Attenzione va prestata al fatto che non possono essere definite le liti che hanno ad oggetto ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione. Quindi, in linea generale non possono essere definite le controversie che hanno ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate in dichiarazione, risultano non versate poiché in questi casi al recupero delle imposte non versate si provvede attraverso un atto di mera riscossione. Rientrano nel perimetro della definizione agevolata, invece, i ruoli che scaturiscono dalla rettifica di alcuni dati indicati in dichiarazione, per esempio in caso di riduzione o esclusione delle deduzioni e detrazioni non spettanti sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti.

Per quanto concerne la definizione delle liti che riguardano sanzioni non collegate al tributo, il documento di prassi precisa che questa particolare disciplina si applica a tutti i casi di pendenza delle controversie relative, incluse quelli pendenti in Cassazione. Invece, le liti che riguardano esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi ai quali fanno riferimento, in cui manca però la definizione dell’importo relativo agli stessi, sono definibili in base alle percentuali fissate dal decreto relativamente allo stato e al grado della controversia (100%, 90%, 40%, 15% e 5%).

Il documento di prassi è allegato a questo articolo. 

Allegato

Circolare Agenzia delle Entrate del 01.04.2019 n. 6/E

Tag: DEFINIZIONE LITI PENDENTI 2023 DEFINIZIONE LITI PENDENTI 2023 PACE FISCALE 2023 PACE FISCALE 2023

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