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NOTA DI VARIAZIONE IVA, CESSIONE DEL CREDITO E FALLIMENTO:LE ENTRATE CHIARISCONO

2 minuti, Redazione , 02/04/2019

Nota di variazione IVA, cessione del credito e fallimento:le Entrate chiariscono

Procedura concorsuale infruttuosa: ok alla nota di variazione IVA del cessionario anche se soggetto diverso rispetto a chi ha versato l'imposta

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Cosa succede se Alfa subentra in tutte le situazioni giuridiche facenti capo a Beta, la quale aveva ceduto dei crediti con cessione pro solvendo di tre società successivamente fallite? Alfa può emettere una nota di variazione in diminuzione dell'IVA pagata da Beta per i crediti mai riscossi a seguito dei successivi fallimenti?

A fornire chiarimenti ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 91 del 1° aprile 2019 qui allegata.

Per prima cosa le Entrate hanno ricordato che l'articolo 26, comma 2 DPR 633/72 prevede che se dopo l’emissione e la registrazione di una fattura, l’ammontare imponibile di un’operazione e la relativa l’IVA si riducono, in tutto o in parte, il cedente o prestatore, in linea generale, può effettuare le opportune rettifiche, cioè le cosiddette “variazioni in diminuzione”, emettendo un’apposita “nota di credito”. In altri termini, il cedente o prestatore, può “annullare”, attraverso l’emissione di un documento di segno opposto all’originaria fattura, come la “nota di credito”, un’operazione fatturata e registrata che sia successivamente venuta meno (in tutto o in parte) o di cui sia ridotto l’ammontare imponibile. In tal modo:

  • il cedente o prestatore restituisce l’importo dell’Iva al cessionario, recuperandola dall’Erario mediante una corrispondente riduzione dell’Iva a debito;
  • il cessionario o committente soggetto Iva, a sua volta, ha l’obbligo di computare il medesimo importo tra l’Iva a debito al fine di controbilanciare la detrazione a suo tempo effettuata per la fattura oggetto di rettifica, riversando così all’Erario tale ammontare.

In particolare, la variazione in diminuzione è prevista tra l’altro, in caso di mancato pagamento a causa di procedure concorsuali “rimaste infruttuose”. In questo caso, l’infruttuosità della procedura deve assumere carattere definitivo, deve, cioè, essere accertata alla conclusione della stessa. Nel caso specifico del fallimento, la procedura può considerarsi conclusa con il decreto che dichiara esecutivo il riparto finale o, in alternativa, con il decreto di chiusura del fallimento.

Riguardo la cessione del credito, l'Agenzia ricorda che con tale contratto il creditore trasferisce il suo credito ad un terzo quindi un nuovo creditore si sostituisce al precedente titolare, mentre l’obbligazione resta inalterata in tutti gli altri suoi elementi.

Nel caso oggetto di interpello, la circostanza che il soggetto insinuatosi nel passivo sia un soggetto diverso rispetto a quello che ha assolto l’Iva al momento dell’effettuazione dell’operazione, non è di ostacolo all’applicazione della disciplina delle variazioni in diminuzione del’Iva, pertanto Alfa può emettere nota di variazione.

Allegato

Risposta interpello 31 del 1.4.2019

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